Articolo 22 quinquies - Disposizioni finanziarie
G.U. 31/12/2020 n. 323
ARTICOLO AGGIUNTO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 26/02/2021, N. 21
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Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 22-bis, valutati per l'anno
2021 in 64,10 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare
di competenza, in 206,9 milioni di euro in termini di saldo netto da
finanziare di cassa e in 253,2 milioni di euro in termini di
indebitamento netto e fabbisogno, si provvede, per i medesimi
importi, mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla
Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 gennaio 2021
con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al
Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n.
243.
2. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' sostituito
dall'allegato 1-bis annesso al presente decreto.
3. Dall'attuazione dell'articolo 22-ter non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante
l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate
dagli articoli 22-bis, 22-ter e 22-quater, il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.