Articolo 17 bis - Disposizioni concernenti il personale degli enti territoriali della regione Liguria a seguito dell'evento del 14 agosto 2018
G.U. 31/12/2020 n. 323
ARTICOLO AGGIUNTO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 26/02/2021, N. 21
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Disposizioni concernenti il personale degli enti territoriali della
regione Liguria a seguito dell'evento del 14 agosto 2018
1. I contratti di lavoro a tempo determinato ancora in essere alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, instaurati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono prorogati
fino al 15 agosto 2021. Ai relativi oneri, pari a 2.390.161 euro per
l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale di cui all'ordinanza del Capo del Di-partimento
della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, intestata al
Commissario delegato per l'emergenza dell'evento determinatosi il 14
agosto 2018. Alla compensazione in termini di indebitamento e di
fabbisogno, pari a 1.230.933 euro per l'anno 2021, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente
conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.