Articolo 22 - Proroga e altre misure applicabili a intermediari bancari e finanziari e a imprese di assicurazione in relazione al recesso del Regno Unito dall’Unione europea
G.U. 31/12/2020 n. 323
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 26/02/2021, N. 21
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(Proroga e altre misure applicabili a intermediari bancari e
finanziari e a imprese di assicurazione in relazione al recesso del
Regno Unito dall’Unione europea)
1. Ai fini del presente articolo, se non diversamente disposto, si
applicano le definizioni previste dall'articolo 2, comma 2, lettere
da n) a q), del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, dall'articolo 1 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall'articolo 1 del
testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, dall'articolo 1 del codice delle assicurazioni private (CAP) di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dall'articolo
2, lettera e), dell'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunita'
europea dell'energia atomica.
2. Dal giorno successivo alla scadenza del periodo di transizione e
fino alla conclusione del procedimento di autorizzazione da parte
delle Autorita' competenti, e in ogni caso non oltre i sei mesi
successivi alla predetta scadenza, i soggetti di cui all'articolo 3,
commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 22 del 2019, con sede legale nel
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, che abbiano
presentato alle medesime Autorita' entro la data di entrata in vigore
del presente decreto istanza per l'autorizzazione allo svolgimento
delle attivita' come intermediari di paesi terzi ovvero per la
costituzione di un intermediario italiano a cui cedere l'attivita',
possono continuare a operare sul territorio della Repubblica
italiana, limitatamente alla gestione dei rapporti esistenti e, con
riferimento ai derivati over the counter, nel rispetto dell'articolo
3, comma 3, del citato decreto-legge. Resta fermo quanto previsto
agli articoli 28, comma 3 e 29-ter, comma 3 del TUF.
3. Nel periodo temporale indicato al comma 2 i soggetti ivi
indicati operano nel territorio della Repubblica italiana in
conformita' alle disposizioni applicabili agli intermediari di paesi
terzi ai sensi del TUB e del TUF, nonche' alle disposizioni
dell'articolo 7 del decreto-legge n. 22 del 2019. Agli stessi
soggetti operanti nell'esercizio del diritto di stabilimento si
applica l'articolo 8, commi 1, 3, 5 e 7 del medesimo decreto-legge.
Il riferimento alla data di recesso indicata nel citato articolo 8,
ovunque ricorra, e' sostituito dal riferimento alla data di scadenza
del periodo di transizione. Durante il periodo di cui al comma 2 si
applica l'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 22 del 2019.
4. In caso di diniego dell'autorizzazione da parte delle Autorita'
competenti, con riferimento alle attivita' non autorizzate, i
soggetti di cui al comma 2 cessano l'attivita' svolta in Italia,
secondo modalita' e tempi che non recano pregiudizio ai clienti. Sono
fatte salve le operazioni necessarie all'ordinata chiusura dei
rapporti gia' in essere, nel piu' breve tempo possibile, e comunque
non oltre il termine massimo di tre mesi dalla data di comunicazione
di tale diniego, nel rispetto dei termini di preavviso per lo
scioglimento dei contratti; continua ad applicarsi il comma 3.
5. I soggetti di cui ai commi 2 e 4 assicurano ai clienti
un'adeguata informazione circa le conseguenze derivanti dal recesso
del Regno Unito dall'Unione europea. Le banche, le imprese di
investimento, i gestori di fondi limitatamente ai servizi di
investimento prestati, gli istituti di pagamento e gli istituti di
moneta elettronica aventi sede legale nel Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord che cessano l'attivita' al termine del
periodo di transizione o alla scadenza del termine di tre mesi di cui
al comma 4 restituiscono ai clienti le disponibilita' liquide, i beni
e gli strumenti finanziari di pertinenza di questi ultimi, secondo le
istruzioni ricevute. Per i finanziamenti, la cessazione
dell'attivita', anche se conseguente al diniego dell'autorizzazione
di cui al comma 4, non comporta modifica dei tempi e delle modalita'
di pagamento degli interessi e di rimborso del capitale da parte del
cliente, fatto salvo il diritto del cliente all'estinzione
anticipata.
6. Le imprese di assicurazione aventi sede legale nel Regno Unito
di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che, alla scadenza del periodo di
transizione, sono abilitate a esercitare l'attivita' assicurativa nel
territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera
prestazione di servizi ai sensi degli articoli 23 e 24 del CAP, sono
cancellate, dal giorno successivo a tale data, dall'Elenco delle
imprese con sede legale in un altro Stato membro di cui all'articolo
26 del CAP. Tali imprese proseguono, dopo la scadenza del periodo di
transizione, l'attivita' nei limiti della gestione dei contratti e
delle coperture in corso a tale data senza assumere nuovi contratti,
ne' rinnovare quelli esistenti, fino alla relativa scadenza o a altro
termine individuato dall'impresa nel piano di cui al comma 7, lettera
b). Della prosecuzione temporanea di tale operativita' l'IVASS da'
comunicazione al pubblico con adeguata evidenza.
7. Le imprese di cui al comma 6:
a) informano, entro quindici giorni dalla fine del periodo di
transizione, anche mediante comunicazione nel proprio sito internet
istituzionale, i contraenti, gli assicurati e gli altri aventi
diritto a prestazioni assicurative del regime di operativita' a esse
applicabile;
b) presentano all'IVASS, entro novanta giorni dalla fine del
periodo di transizione, un piano contenente le misure che consentono
di dare spedita e corretta esecuzione ai contratti e alle coperture
in corso a tale data, inclusi i pagamenti dei sinistri;
c) trasmettono all'IVASS, con cadenza annuale, una relazione
contenente lo stato di attuazione del piano.
8. Dalla scadenza del periodo di transizione il contraente puo'
recedere senza oneri aggiuntivi dai contratti che hanno durata
superiore a un anno, dandone comunicazione scritta all'impresa,
ovvero esercitare altre forme di scioglimento dal vincolo
contrattuale; le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia. Il
recesso del contraente ha effetto dalla scadenza della prima
annualita' successiva alla data di esercizio del recesso stesso.
9. Alle imprese di cui al comma 6, nelle more del periodo di
prosecuzione temporanea indicato nel medesimo comma, continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 193 del CAP e ogni
altra disposizione in materia assicurativa relativa alle stesse, fino
al termine del periodo di transizione, ivi incluse le disposizioni di
cui al titolo XVIII del CAP. Si applica altresi' la disposizione di
cui all'articolo 10, comma 8, del CAP.
10. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane che,
al termine del periodo di transizione, sono abilitate all'esercizio
dell'attivita' assicurativa o riassicurativa nel Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord in regime di stabilimento o di libera
prestazione di servizi proseguono l'esercizio dell'attivita', fermo
restando quanto previsto dagli articoli 22 e 59-quinquies del CAP e
nel rispetto delle disposizioni previste dal Regno Unito.
11. All'articolo 10, commi 16 e 17, del decreto legislativo 3
agosto 2017, n. 129, le parole "3 gennaio 2021", ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021".