Articolo 20 - Misure di semplificazione per il collegamento digitale delle scuole e degli ospedali
G.U. 31/12/2020 n. 323
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 26/02/2021, N. 21
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(Misure di semplificazione per il collegamento digitale delle scuole
e degli ospedali)
1. Per i lavori relativi a collegamenti in fibra ottica ad alta
velocita' degli edifici scolastici del sistema nazionale di
istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e
degli edifici ospedalieri, ove il primo nodo di rete disponibile si
trovi entro una distanza massima di 4 chilometri dagli edifici
stessi, l'intervento di posa di infrastrutture a banda ultra larga da
parte degli operatori, e' eseguito mediante riutilizzo di
infrastrutture e cavidotti esistenti o, anche in combinazione tra
loro, con la metodologia della micro trincea attraverso l'esecuzione
di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni
(larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondita' regolabile da 10 cm
fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in
prossimita' del bordo stradale o sul marciapiede. L'operatore puo'
utilizzare la linea realizzata ai fini della presente disposizione
per collegare in fibra ottica ad alta velocita' gli ulteriori edifici
presenti lungo il percorso.
2. In presenza delle condizioni di cui al comma 1, per la
realizzazione dell'intervento da parte dell'operatore si applica
l'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 15 febbraio 2016,
n. 33. Qualora l'intervento di scavo di cui al comma 1 interessi
esclusivamente sedi stradali asfaltate e non pavimentate, e'
sufficiente la sola comunicazione di inizio lavori all'ufficio
comunale competente, nonche', se diverso, all'ente titolare o gestore
della strada. In relazione agli interventi di scavo di cui al comma 1
su autostrade o strade in concessione resta fermo quanto previsto
dall'articolo 5, comma 1-ter, del decreto legislativo 15 febbraio
2016, n. 33.
2-bis. Ai medesimi fini di cui ai commi 1 e 2, per gli interventi
di modifica, di installazione e di adeguamento di impianti di
telecomunicazione multi-operatore, quali tralicci, pali, torri,
cavidotti e cavi in fibra ottica necessari per il collegamento tra
infrastrutture mobili, armadi di terminazione ottica, per la
copertura mobile in banda ultralarga degli edifici scolastici del
sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10
marzo 2000, n. 62, e degli edifici ospedalieri, che non riguardino
aree o immobili soggetti alle disposizioni del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e' sufficiente la sola comunicazione di inizio dei
lavori all'ufficio comunale competente, nonche', se diverso, all'ente
titolare.