Articolo 18 - Proroga risorse volte a contrastare la poverta’ educativa
G.U. 31/12/2020 n. 323
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 26/02/2021, N. 21
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(Proroga risorse volte a contrastare la poverta’ educativa)
1. All'articolo 105, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. Le risorse non
utilizzate di cui al comma 1, lettera b) iscritte sul pertinente
capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, nel
limite di 15 milioni di' euro, possono essere spese fino al 30 giugno
2021.
2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo,
pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.