Articolo 11 - Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
G.U. 31/12/2020 n. 323
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 26/02/2021, N. 21
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(Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali)
1. All'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 117, le parole "nei successivi tre anni da tale data" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021".
1-bis. Per il solo anno 2019, i termini di cui all'articolo 3,
comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e
all'articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono
differiti al 31 dicembre 2020.
2. All'articolo 1, comma 445, lettera h), della legge 30 dicembre
2018, n. 145, le parole "sino al 31 dicembre 2020" sono sostituite
dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2021".
3. All'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2021".
4. All'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2021".
5. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, e' prorogato al 31 dicembre 2021 ai fini del
recupero delle prestazioni indebite correlate alle campagne di
verifica reddituale, nei confronti dei pensionati della Gestione
previdenziale privata, relative al periodo d'imposta 2018, nonche' ai
fini delle conseguenti attivita' di sospensione, revoca ed eventuale
ripristino delle prestazioni medesime.
6. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole "quarantotto mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "cinquantaquattro mesi";
b) al comma 7, le parole "e 11.200.000 euro per l'anno 2020" sono
sostituite dalle seguenti: ", 11.200.000 euro per l'anno 2020 e
5.100.000 euro per l'anno 2021".
7. All'articolo 93, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126, le parole "fino al 31 dicembre 2020", sono sostituite dalle
seguenti: "fino alla scadenza del termine previsto dall'articolo 4,
comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18".
8. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a 5,1 milioni di euro
per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre
2013, n. 147.
9. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e
assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a
decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia
inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e'
differito alla fine del periodo.
10. All'articolo 1, comma 446, lettera h), della legge 30 dicembre
2018, n. 145 le parole «31 dicembre 2020», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2021». All'onere derivante
dall'attuazione del presente comma pari a 7,5 milioni di euro per
l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del Fondo
speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale
2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
10-bis. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso
ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati
necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti entro
il 31 dicembre 2020, sono differiti al 31 marzo 2021. Le disposizioni
di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 3,2
milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio
degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di
garantire il rispetto del relativo limite di spesa.
10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a 3,2 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.