Articolo 10 - Proroga di termini in materia di agricoltura
G.U. 31/12/2020 n. 323
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 26/02/2021, N. 21
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(Proroga di termini in materia di agricoltura)
1. Il comma 2 dell'articolo 64 della legge 12 dicembre 2016, n.
238, e' sostituito dal seguente:
"2. Gli organismi di controllo devono essere accreditati in base
alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e in ogni caso alla sua
versione piu' aggiornata. Gli organismi di controllo esistenti aventi
natura pubblica devono adeguarsi a tale norma entro il 31 dicembre
2021.".
2. All'articolo 63, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.
120, le parole "e il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle
seguenti: "e il 21 giugno 2021" e le parole "fino al 31 dicembre
2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, l'Ente per
lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia,
Lucania e Irpinia provvede nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente.
4. All'articolo 24, comma 1-bis, del decreto-legge 4 ottobre 2018,
n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018,
n. 132, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
5. All'articolo 10-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, le
parole "fino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei
beneficiari" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'accertamento
definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari e comunque sino al
31 marzo 2021".
6. Per gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori
diretti, i mezzadri e i coloni, beneficiari dell'esonero previsto
dagli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,
e' sospeso il pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021
fino alla comunicazione, da parte dell'ente previdenziale, degli
importi contributivi da versare e comunque non oltre il 16 febbraio
2021.
6-bis. All'articolo 78, comma 4-octies, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, dopo le parole: "in scadenza nel 2020" sono inserite le
seguenti: "e nel 2021".