Articolo 9 - Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa
G.U. 31/12/2020 n. 323
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 26/02/2021, N. 21
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(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa)
1. All'articolo 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, la
parola "2020" e' sostituita dalla seguente: "2021".
2. Al fine di consentire all'Agenzia Industrie Difesa di proseguire
lo svolgimento delle attivita' istituzionali nelle more del riordino
della normativa concernente i presupposti per l'iscrizione nel
Registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 44, comma 1, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il termine per l'iscrizione
dell'Agenzia nel predetto registro e' fissato al 31 dicembre 2021 e,
conseguentemente, l'Agenzia continua a operare secondo quanto
stabilito dall'articolo 30, primo comma, della legge 18 aprile 1975,
n. 110, e dall'articolo 16 del Testo Unico delle Leggi di pubblica
sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.