Articolo 8 - Proroga di termini in materia di giustizia
G.U. 31/12/2020 n. 323
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 26/02/2021, N. 21
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(Proroga di termini in materia di giustizia)
1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013,
n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 10, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle
seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".
2. All'articolo 1, comma 311, quinto periodo, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono
sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".
3. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2021";
b) al comma 3, le parole "2018, 2019 e 2020" sono sostituite
dalle seguenti: "2018, 2019, 2020 e 2021".
4. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016 n.
168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n.
197, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2021".
5. All'articolo 7, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 14
dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
febbraio 2019, n. 12, le parole "30 settembre 2020" sono sostituite
dalle seguenti: "30 settembre 2021".
5-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n.
247, le parole: "otto anni" sono sostituite dalle seguenti: "nove
anni".