Articolo 7 - Proroga di termini in materia di beni e attivita’ culturali e di turismo
G.U. 31/12/2020 n. 323
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 26/02/2021, N. 21
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(Proroga di termini in materia di beni e attivita’ culturali e di turismo)
1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.
106, le parole "entro il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 31 dicembre 2021".
2. All'articolo 11-bis, comma 2, primo periodo, del decreto
legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole "31 dicembre 2020" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
3. Alla legge 29 dicembre 2017, n. 226, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, alinea, le parole "2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019, 2020 e 2021";
b) all'articolo 3:
1) al comma 3, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2021";
2) al comma 5, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2021";
c) all'articolo 4, comma 1, le parole "per ciascuno degli anni
2017, 2018 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno
degli anni 2017, 2018, 2020 e 2021".
3-bis. All'articolo 176, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2021".
4. Per favorire l'attrazione di investimenti nel settore
cinematografico e audiovisivo, nonche' al fine di supportare la
realizzazione dei piani di sviluppo dell'Istituto Luce Cinecitta',
l'efficacia delle disposizioni attuative dell'articolo 183, comma 7,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di cui al decreto
del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 8 luglio 2020,
recante "Misure straordinarie per l'anno 2020 in materia di credito
di imposta per le imprese di produzione cinematografica ed
audiovisiva di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n.
220, a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19", e' prorogata
sino al 31 gennaio 2021. Per le medesime finalita' di cui al primo
periodo, le societa' direttamente o indirettamente controllate dal
Ministero dell'economia e delle finanze possono acquisire
partecipazioni nell'Istituto Luce Cinecitta', anche mediante aumenti
di capitale; lo statuto della societa' e' adeguato per assicurare la
rappresentanza dei nuovi soci negli organi sociali e alla societa' si
applicano le disposizioni del codice civile e le norme generali di
diritto privato. L'Istituto Luce Cinecitta' puo' assumere la forma
giuridica di societa' per azioni e acquisire la provvista finanziaria
necessaria agli investimenti nel settore cinematografico e
dell'audiovisivo anche mediante emissioni su mercati regolamentati di
strumenti finanziari di durata non superiore a quindici anni, nel
limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030.
4-bis. Il contributo di cui all'articolo 30-quater, comma 2, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' riconosciuto, alle condizioni e
con le modalita' ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di
euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede
a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016,
n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di
competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
4-ter. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, come modificato dal comma 10-quaterdecies dell'articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole:"ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto
mesi".
4-quater. Gli organismi dello spettacolo dal vivo possono
utilizzare le risorse loro erogate per l'anno 2021 a valere sul Fondo
unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile
1985, n. 163, anche per integrare le misure di sostegno del reddito
dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte
fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla
contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dell'equilibrio del
bilancio e, in ogni caso, limitatamente al periodo di ridotta
attivita' degli organismi medesimi.
5. All'onere derivante dal comma 3, pari a 350.000 euro per l'anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208.
6. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 4, pari a 1
milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030 si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente
conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.