Articolo 6 - Proroga di termini in materia di universita’ e ricerca
G.U. 31/12/2020 n. 323
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 26/02/2021, N. 21
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(Proroga di termini in materia di universita’ e ricerca)
1. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
n. 128, le parole "e 2020-2021" sono sostituite dalle seguenti: ",
2020-2021 e 2021-2022.".
2. All'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio
2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020,
n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole "a decorrere dall'anno accademico
2021/2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno
accademico 2022/2023" e le parole "entro il 31 dicembre 2020" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021";
b) al comma 2, le parole "a decorrere dall'anno accademico
2021/2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno
accademico 2022/2023".
3. All'articolo 100, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
le parole "nel mese di luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti:
"nei mesi di luglio 2020, gennaio 2021 e luglio 2021". Alla
compensazione degli effetti finanziari derivanti dal presente comma
pari a euro 16.179.552 per l'anno 2021 si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
4. Al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 3, le parole "per l'anno 2020" sono
sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021" e le parole ",
fino alla data indicata dal decreto di cui al comma 4. Fino alla
medesima data" sono sostituite dalle seguenti: ". Fino alla data di
conferimento degli incarichi dirigenziali non generali della
Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi
strumentali del Ministero dell'universita' e della ricerca e,
comunque, non oltre il 31 ottobre 2021";
b) all'articolo 3, comma 4, le parole "Con decreto" sono
sostituite dalle seguenti: "Con uno o piu' decreti" e le parole "il
30 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "la data di cui al
comma 3";
c) all'articolo 4, comma 4, le parole "Fino alla data indicata dal
decreto di cui all'articolo 3, comma 4" sono sostituite dalle
seguenti: "Fino alla data di cui all'articolo 3, comma 3";
d) all'articolo 4, comma 6, le parole "fino alla data indicata dal
decreto di cui all'articolo 3, comma 4" sono sostituite dalle
seguenti: "fino alla data di cui all'articolo 3, comma 3".
5. Il termine di cui all'articolo 238, comma 6, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, e' prorogato all'anno 2021.
6. Al comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 8 aprile 2020,
n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n.
41, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole "entro il 15 marzo 2021" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 31 maggio 2021";
b) le parole "fino al 30 giugno 2021" sono sostituite dalle
seguenti: "fino al 15 settembre 2021".
6-bis. Per gli anni 2021-2023, ai fini dell'adozione del decreto
previsto dall'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, non si tiene
conto del termine di cui al medesimo articolo 3, comma 1, primo
periodo.
7. All'articolo 1, comma 1145, secondo periodo, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
7-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e
delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione
delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative
all'anno accademico 2019/2020 e' prorogata al 15 giugno 2021. E'
conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso
all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali
allo svolgimento delle predette prove.
8. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono prorogate fino al 31 dicembre
2021. Le medesime disposizioni si applicano anche alle professioni di
agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato,
perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito
industriale laureato, per le quali l'organizzazione e le modalita' di
svolgimento degli esami sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del
predetto articolo 6, con decreto del Ministro dell'istruzione.