Articolo 3 - Proroga di termini in materia economica e finanziaria
G.U. 31/12/2020 n. 323
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 26/02/2021, N. 21
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(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)
1. All'articolo 4, comma 12, secondo periodo, del decreto-legge 9
gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2020, n. 12, le parole «A decorrere dall'anno 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «Entro l'anno 2021».
2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le
parole «2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2019, 2020 e
2021».
3. All'articolo 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole «a decorrere dal 1° gennaio 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° luglio 2021»;
b) al comma 5, le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2021».
4. All'articolo 1, comma 789, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2021».
5. All'articolo 2, comma 6-quater, secondo periodo, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole «1° gennaio 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022».
6. All'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al primo periodo, le parole: «e' convocata entro
centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio» sono sostituite
dalle seguenti: «e' convocata per l'approvazione del bilancio al 31
dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio» e il secondo periodo e' soppresso;
b) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle
assemblee tenute entro il 31 luglio 2021».
6-bis. All'articolo 1, comma 14-bis, del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno
2020, n. 40, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite
dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2021».
7. In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da
COVID-19, gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori
legali dei conti relativi all'anno 2020 e all'anno 2021, previsti
dall'articolo 5, commi 2 e 5, del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39, consistenti nell'acquisizione di 20 crediti formativi in
ciascun anno, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la
revisione legale, si intendono eccezionalmente assolti se i crediti
sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022.
8. Al comma 4, dell'articolo 117, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2021».
9. All'articolo 1, comma 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
dopo le parole «Agenzia delle entrate,» sono inserite le seguenti: «da adottarsi entro il 1° febbraio 2021,», e dopo le parole «ogni
altra disposizione necessaria» sono inserite le seguenti: «per
l'avvio e'».
10. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, al terzo periodo, le parole «Nel caso in cui» sono sostituite
dalle seguenti: «A decorrere dal 1° marzo 2021, nel caso in cui».
11. All'articolo 141, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, le parole da «puo' avvalersi» fino a «sei unita'» sono
sostituite dalle seguenti: «puo' conferire fino a sei incarichi di
collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165» e le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
11-bis. Per i comuni interamente confinanti con Paesi non
appartenenti all'Unione europea, la disposizione di cui all'articolo
1, comma 555, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' prorogata
all'anno 2027 alle medesime condizioni di cui all'articolo 1, comma
547, della citata legge n. 160 del 2019.
11-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 576-bis e' sostituito dal seguente:
«576-bis. In deroga al comma 576, per il periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021, le
agevolazioni di cui ai commi 573, 574 e 575 si applicano nel limite
dell'importo di 1.800.000 euro per ogni impresa. Tale limite e' di
270.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e
dell'acquacoltura e di 225.000 euro per ogni impresa attiva nel
settore della produzione primaria di prodotti agricoli»;
b) il comma 577-bis e' sostituito dal seguente:
«577-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e
fino a quello in corso al 31 dicembre 2021, alle imprese che
effettuano gli investimenti di cui al comma 577 il credito d'imposta
e' riconosciuto, in deroga alle disposizioni del medesimo comma 577,
in misura pari ai costi sostenuti nel limite dell'importo di
1.800.000 euro per ogni impresa. Tale limite e' di 270.000 euro per
ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di
225.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione
primaria di prodotti agricoli».
11-quater. I provvedimenti di revoca adottati ai sensi
dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, conseguenti al
raggiungimento o al mantenimento di un volume di attivita'
finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro, sono sospesi fino
al 31 dicembre 2021.
11-quinquies. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno
2020, n. 40, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2021».
11-sexies. Le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/815
della Commissione, del 17 dicembre 2018, si applicano alle relazioni
finanziarie relative agli esercizi avviati a decorrere dal 1° gennaio
2021.