Articolo 2 - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’intern
G.U. 31/12/2020 n. 323
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 26/02/2021, N. 21
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(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’interno)
1. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2021».
2. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «fino al 31 dicembre 2020.» sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2021.»;
b) le parole «alla data del 31 ottobre 2020,» sono sostituite
dalle seguenti: «alla data del 31 ottobre 2021,».
3. All'articolo 18-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, le parole «sono differiti al 31 dicembre 2020» sono
sostituite dalle seguenti: «sono prorogati al 31 dicembre 2021».
4. In considerazione della emergenza epidemiologica da COVID-19 e
del carattere particolarmente diffusivo del contagio, se l'eventuale
annullamento dell'elezione degli organi delle amministrazioni
comunali in alcune sezioni influisce sulla elezione di alcuno degli
eletti o sui risultati complessivi, la consultazione nelle sezioni
stesse si svolge nuovamente, in deroga ai termini di cui agli
articoli 77, comma 2, e 79, comma 2, del testo unico delle leggi per
la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni
comunali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio
1960, n. 570, entro il 20 maggio 2021, in una data stabilita dal
prefetto di concerto con il presidente della corte d'appello. Dal
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
4-bis. All'articolo 1, comma 4-quinquiesdecies, del decreto-legge 7
ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
novembre 2020, n. 159, le parole: «entro il 31 marzo 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni dalla data
dell'ultima proclamazione degli eletti nei comuni della provincia che
partecipano al turno annuale ordinario delle elezioni amministrative
relative all'anno 2021 o, comunque, nel caso in cui nella provincia
non si svolgano elezioni comunali, entro sessanta giorni dallo
svolgimento del predetto turno di elezioni».
4-ter. I termini di cui all'articolo 1, comma 4-quinquiesdecies,
del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, come modificato
dal comma 4-bis del presente articolo, si applicano anche per le
elezioni degli organi delle citta' metropolitane, dei presidenti
delle province e dei consigli provinciali in scadenza entro il primo
semestre dell'anno 2021. Fino al rinnovo degli organi di cui al
presente comma e' prorogata la durata del mandato di quelli in
carica.
4-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 861 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Limitatamente all'esercizio 2021, le amministrazioni pubbliche di
cui ai citati commi 859 e 860, qualora riscontrino, dalle proprie
registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non
comunicati alla piattaforma elettronica di cui al primo periodo del
presente comma, possono elaborare gli indicatori di cui ai predetti
commi 859 e 860 sulla base dei propri dati contabili, con le
modalita' fissate dal presente comma, includendo anche i pagamenti
non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente
organo di controllo di regolarita' amministrativa e contabile»;
b) al comma 862, alinea, la parola: «libera» e' sostituita dalla
seguente: «accantonata»;
c) al comma 868, dopo le parole: «A decorrere dal 2021,» sono
inserite le seguenti: «fermo restando quanto stabilito dal comma
861,»;
d) al comma 869:
1) all'alinea, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2021»;
2) alla lettera b), le parole: «con cadenza mensile i dati
riguardanti le fatture ricevute nell'anno precedente, scadute e non
ancora pagate da oltre dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti:
«con cadenza trimestrale i dati riguardanti le fatture emesse in
ciascun trimestre dell'anno e pagate entro i termini ed entro tre,
sei, nove e dodici mesi dalla scadenza».
4-quinquies. All'articolo 16, comma 3, della legge 29 dicembre
1993, n. 580, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle
seguenti: «per non piu' di due volte».
4-sexies. All'articolo 1, comma 628, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro
il 30 giugno 2021».
4-septies. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.
19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «al 31 dicembre 2022»;
b) al comma 2-bis, le parole: «al 31 dicembre 2019» sono
sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2022».
4-octies. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, la lettera i) e' sostituita dalla seguente:
«i) le attivita' ricettive turistico-alberghiere con oltre 25
posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola
tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in
possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di
adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell'interno
16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo
2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli
incendi entro il 31 dicembre 2022, previa presentazione al comando
provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2021, della SCIA
parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti
prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:
resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali;
compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi;
impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con
esclusione dei punti ove e' prevista la reazione al fuoco dei
materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti
ove e' prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a
depositi. Per le strutture ricettive turistico-alberghiere
localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi
meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018,
come individuati dalla deliberazione dello stato di emergenza
adottata dal Consiglio dei ministri l'8 novembre 2018, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, nonche' nei
territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici nel 2016
e nel 2017, individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 dicembre 2016, n. 229, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco
Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici
verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento
dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi, di
cui al primo periodo della presente lettera, e' prorogato al 31
dicembre 2022, previa presentazione della SCIA parziale al comando
provinciale dei vigili del fuoco entro il 30 giugno 2021.
Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38,
comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e' prorogato al 31
dicembre 2021».