Articolo 79 - Clausola di salvaguardia
G.U. 18/1/2016 n. 13
Capo XI - Disposizioni varie in materia ambientale
Clausola di salvaguardia1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Articolo 78
Modifica all'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di dragaggio
Allegato 1