Articolo 19 - Scioglimento delle commissioni censuarie locali
G.U. 13/1/2015 n. 9
Scioglimento delle commissioni censuarie locali
1. Quando le commissioni censuarie locali non si riuniscono o non deliberano nei termini fissati nel presente decreto o in altri decreti emanati in attuazione della legge 11 marzo 2014, n. 23, il presidente del tribunale, su segnalazione del Direttore regionale dell’Agenzia delle entrate, puo’ disporne lo scioglimento e il rinnovo per la totalita’ dei membri.
Articolo 18
Validita’ delle deliberazioni
Spese di funzionamento
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