Articolo 7 - Composizione delle sezioni della commissione censuaria centrale
G.U. 13/1/2015 n. 9
Composizione delle sezioni della commissione censuaria centrale
1. Ciascuna sezione della commissione censuaria centrale e’ composta da undici componenti effettivi e da sette supplenti.
2. Il presidente della commissione attribuisce ad un componente effettivo le funzioni di presidente di sezione.
3. Fanno parte di tutte le sezioni, come membri di diritto:
a) il Direttore dell’Agenzia delle entrate o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicedirettore-Territorio;
b) il Direttore centrale della Direzione centrale Catasto e cartografia;
c) il Direttore centrale della Direzione centrale osservatorio del mercato immobiliare e servizi estimativi;
d) il Direttore centrale della Direzione centrale pubblicita’ immobiliare e affari legali.
4. Fermo restando quanto previsto dalla lettera a) del comma 3, per la partecipazione alle sedute della commissione i membri di diritto possono delegare un dipendente dell’Agenzia delle entrate con funzioni dirigenziali.
5. Fanno parte di ciascuna sezione:
a) un ingegnere con funzioni dirigenziali appartenente al ruolo dall’Agenzia delle entrate e il relativo supplente, da questa designati;
b) un magistrato ordinario ed un magistrato amministrativo e i relativi supplenti, designati dai rispettivi organi di autogoverno;
c) due componenti e i relativi supplenti designati dall’ANCI nel rispetto dei criteri fissati con il decreto di cui all’articolo 3, comma 3, lettera b).
6. Fanno parte inoltre:
a) della sezione competente in materia di catasto terreni, un docente universitario in materia di economia ed estimo rurale, designato dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca ed un esperto qualificato, designato dal Ministero dell’economia e delle finanze su indicazione delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare tra i professionisti o tecnici iscritti in albi o collegi professionali o tra gli esperti di economia e estimo rurale, e i relativi supplenti;
b) della sezione competente in materia di catasto urbano, un docente universitario in materia di economia ed estimo urbano, designato dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca ed un esperto qualificato, designato dal Ministero dell’economia e delle finanze su indicazione delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare tra i professionisti o tecnici iscritti in albi o collegi professionali o tra gli esperti di economia e estimo urbano, e i relativi supplenti;
c) della sezione specializzata in materia di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, un docente universitario in materia di statistica e di econometria designato dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca ed un esperto qualificato, designato dal Ministero dell’economia e delle finanze su indicazione delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare tra i professionisti o tecnici iscritti in albi o collegi professionali o tra gli esperti di statistica ed econometria, e i relativi supplenti.
Articolo 6
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