Articolo 86 - Entrata in vigore
G.U. 21/6/2013 n. 144
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 9/8/2013, N. 98
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TITOLO III -
MISURE PER L’EFFICIENZA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO E LA
DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE
CAPO IX -
Disposizioni finanziarie
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Articolo 85
Copertura finanziaria