Articolo 16 - Razionalizzazione dei CED Centri elaborazione dati- Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
G.U. 21/6/2013 n. 144
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 9/8/2013, N. 98
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TITOLO I -MISURE PER LA CRESCITA ECONOMICA
CAPO II - MISURE PER IL POTENZIAMENTO DELL’AGENDA DIGITALE ITALIANA
Razionalizzazione dei CED Centri elaborazione dati - Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
1. All’articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:
«4-bis. Nell’ambito del piano triennale di cui al comma 4 sono individuati i livelli minimi dei requisiti di sicurezza, di capacita’ elaborativa e di risparmio energetico dei CED, nonche’ le modalita’ di consolidamento e razionalizzazione, ricorrendo ove necessario all’utilizzo dei CED di imprese pubbliche e private nonche’ di enti locali o di soggetti partecipati da enti locali nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici.». (1)
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(1) Comma modificato dalla legge di conversione 9/8/2013, n. 98.