Articolo 16 - Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili
G.U. 5/6/2013 n. 130
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 3/8/2013, N. 90
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Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili
1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute
nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate,
relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato
articolo 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda
fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore
a 96.000 euro per unita' immobiliare. La detrazione e' pari
al 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012
al 31 dicembre 2020. (3) (4) (5) (8) (10) (11)
1-bis. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre
2021 per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera
i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono
iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente
disposizione, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta
pericolosita' (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8
maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad
attivita' produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella
misura del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle
stesse spese non superiore a 96.000 euro per unita' immobiliare per
ciascun anno. La detrazione e' ripartita in cinque quote annuali di
pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli
successivi. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente comma
realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di
interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del
limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene
conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si
e' gia' fruito della detrazione. (1)
1-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021,
le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche agli edifici
ubicati nella zona sismica 3 di cui all'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8
maggio 2003. (6)
1-quater. Qualora dalla realizzazione degli interventi di cui ai
commi 1-bis e 1-ter derivi una riduzione del rischio sismico che
determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la
detrazione dall'imposta spetta nella misura del 70 per cento della
spesa sostenuta. Ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi
di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80 per
cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da adottare entro il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio superiore
dei lavori pubblici, sono stabilite le linee guida per la
classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonche' le
modalita' per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati,
dell'efficacia degli interventi effettuati. (6)
1-quinquies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano
realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni
dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma
1-quater spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e
dell'85 per cento. Le predette detrazioni si applicano su un
ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il
numero delle unita' immobiliari di ciascun edificio. Per tali
interventi, a decorrere dal 1º gennaio 2017, in luogo della
detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del
corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli
interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facolta' di
successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad
istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalita' di
attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. (6)
1-sexies. A decorrere dal 1º gennaio 2017, tra le spese detraibili
per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-ter, 1-quater
e 1-quinquies rientrano anche le spese effettuate per la
classificazione e verifica sismica degli immobili. (6)
1-septies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano
realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio
sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante demolizione e
ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio
sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio
preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale
aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione
immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di
conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le
detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del
medesimo comma 1-quater spettano all'acquirente delle unita'
immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85
per cento del prezzo della singola unita' immobiliare, risultante
nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare
massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unita' immobiliare.
I soggetti beneficiari di cui al periodo precedente possono optare,
in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito
alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri
soggetti privati, con la facolta' di successiva cessione del credito.
Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari
finanziari. (7)
1-sexies.1. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a
1-sexies sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per
le case popolari, comunque denominati, nonche' dagli enti
aventi le stesse finalita' sociali dei predetti istituti,
istituiti nella forma di societa' che rispondono ai
requisiti della legislazione europea in materia di in house
providing e che siano costituiti e operanti alla data del
31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di
loro proprieta' ovvero gestiti per conto dei comuni,
adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonche' dalle
cooperative di abitazione a proprieta' indivisa per
interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e
assegnati in godimento ai propri soci. (9)
2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di
cui al comma 1, limitatamente agli interventi di recupero
del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1º gennaio
2019, e' altresi' riconosciuta una detrazione dall'imposta
lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le
ulteriori spese documentate sostenute nell'anno 2020 per
l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe
non inferiore ad A+, nonche' A per i forni, per le
apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta
energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di
ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma,
da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali
di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle
spese sostenute ed e' calcolata su un ammontare complessivo
non superiore a 10.000 euro, considerato, per gli
interventi effettuati nell'anno 2019 ovvero per quelli
iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2020, al netto
delle spese sostenute nell'anno 2019 per le quali si e'
fruito della detrazione. Ai fini della fruizione della
detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma
sono computate indipendentemente dall'importo delle spese
sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono
delle detrazioni di cui al comma 1. (2) (8) (10) (11)
2-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la
valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della
realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in
analogia a quanto gia' previsto in materia di detrazioni fiscali per
la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via
telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati.
L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione
sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico,
al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle
rispettive competenze territoriali. (9)
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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 3/8/2013, n. 90 e, successivamente, modificato dall' art. 1, comma 139, L. 27/122013, n. 147, dall' art. 1, comma 47, L. 23/12/2014, n. 190, dall'art. 1, comma 74, L. 28/12/2015, n. 208 ed infine sostituito dall'art. 1, L. 11/12/2016, n. 232.
(2) Comma sostituito dalla legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90. Successivamente il presente comma è stato sostituito dall’ art. 1, comma 139, L. 27/12/2013, n. 147, modificato dall'art. 7, comma 2-bis, DL 28/3/2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla L. 23/5/2014, n. 80 , dall'art. 1, comma 47, L. 23/12/2014, n. 190 ed infine sostituito dall'art. 1, L. 11/12/2016, n. 232.
(3) Comma sostituito dall'art. 1, comma 139, L 27/12/2013, n. 147 e successivamente modificato dall'art. 1 comma 47, L. 23/12/2014, n. 190.
(
4) Comma modificato dall'art. 1, comma 74, L. 28/12/2015, n. 208.
(5) Comma modificato dall'art. 1, L. 11/12/2016, n. 232.
(6) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 11/12/2016, n. 232.
(7) Comma aggiunto dall'art. 46 quater, DL 24/4/2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21/6/2017, n. 96.
(8) Comma modificato dall'art. 1, L 27/12/2017, n. 205.
(9) Comma aggiunto dall'art. 1, L 27/12/2017, n. 205.
(10) Comma modificato dall'art. 1, L. 30/12/2018, n. 145.
(11) Comma modificato dall'art. 1, comma 175, L. 27/12/2019, n. 160.