Articolo 14 - Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica
G.U. 5/6/2013 n. 130
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 3/8/2013, N. 90
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Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48,
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive
modificazioni, si applicano, nella misura del 65 per cento,
anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre
2020. La detrazione di cui al presente comma e' ridotta al
50 per cento per le spese, sostenute dal 1º gennaio 2018,
relative agli interventi di acquisto e posa in opera di
finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza
almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal
regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione,
del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui
al presente comma gli interventi di sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati
di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla
classe di cui al periodo precedente. La detrazione si
applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza
almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato
regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale
installazione di sistemi di termoregolazione evoluti,
appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della
comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con
impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa
di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati
in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per
funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese
sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria
calda a condensazione. (3) (4) (6) (10) (13) (14)
2. La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella
misura del 65 per cento, anche alle spese documentate e
rimaste a carico del contribuente. La detrazione di cui al
presente comma e' ridotta al 50 per cento per le spese,
sostenute dal 1º gennaio 2018, relative agli interventi di
acquisto e posa in opera di finestre comprensive di
infissi, di schermature solari e di sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati
di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla
classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE)
n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono
esclusi dalla detrazione di cui al presente comma gli
interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione
con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo
precedente. La detrazione si applica nella misura del 65
per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di
prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n.
811/2013 e contestuale installazione di sistemi di
termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI
oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C
207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi,
costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a
condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente
concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra
loro, o per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera
di generatori d'aria calda a condensazione:
a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici
condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del
codice civile o che interessino tutte le unita' immobiliari
di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6
giugno 2013 al 31 dicembre 2021;
b) per l'acquisto e la posa in opera delle schermature
solari di cui all'allegato M al decreto legislativo 29
dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31
dicembre 2020, fino a un valore massimo della detrazione di
60.000 euro;
b-bis) per l'acquisto e la posa in opera di
micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti,
sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, fino a
un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per
poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi
in oggetto devono condurre a un risparmio di energia
primaria (PES), come definito all'allegato III del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre
2011, pari almeno al 20 per cento. (4) (6) (10) (13) (14)
2-bis. La detrazione nella misura del 50 per cento si
applica altresi' alle spese sostenute nell'anno 2020 per
l'acquisto e la posa in opera di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori
di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un
valore massimo della detrazione di 30.000 euro. (3) (4) (6) (11) (14)
2-ter. Per le spese sostenute per interventi di
riqualificazione energetica di cui al presente articolo, i
soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento
delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'art.
11, comma 2, e all'art. 13, comma 1, lettera a), e comma 5,
lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, in luogo della detrazione possono optare per
la cessione del corrispondente credito ai fornitori che
hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti
privati, con la facolta' di successiva cessione del
credito. Le modalita' di attuazione delle disposizioni del
presente comma sono definite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione. (5) 6) (8) (10)
2-quater. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al
31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione
energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che
interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza
superiore al 25 per cento della superficie disperdente
lorda dell'edificio medesimo, la detrazione di cui al comma
1 spetta nella misura del 70 per cento. La medesima
detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, per le
spese sostenute per interventi di riqualificazione
energetica relativi alle parti comuni di edifici
condominiali finalizzati a migliorare la prestazione
energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la
qualita' media di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162
del 15 luglio 2015. Le detrazioni di cui al presente comma
sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non
superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle
unita' immobiliari che compongono l'edificio. (7) (10)
2-quater.1. Per le spese relative agli interventi su
parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone
sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione
del rischio sismico e alla riqualificazione energetica
spetta, in alternativa alle detrazioni previste
rispettivamente dal comma 2-quater del presente articolo e
dal comma 1-quinquies dell'articolo 16, una detrazione
nella misura dell'80 per cento, ove gli interventi
determinino il passaggio ad una classe di rischio
inferiore, o nella misura dell'85 per cento ove gli
interventi determinino il passaggio a due classi di rischio
inferiori. La predetta detrazione e' ripartita in dieci
quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare
delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per
il numero delle unita' immobiliari di ciascun edificio. (12)
2-quinquies. La sussistenza delle condizioni di cui al
comma 2-quater e' asseverata da professionisti abilitati
mediante l'attestazione della prestazione energetica degli
edifici prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo
economico 26 giugno 2015 di cui al citato comma 2-quater.
L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli,
anche a campione, su tali attestazioni, nonche' su tutte le
agevolazioni spettanti ai sensi del presente articolo, con
procedure e modalita' disciplinate con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti
disposizioni. La non veridicita' dell'attestazione comporta
la decadenza dal beneficio, ferma restando la
responsabilita' del professionista ai sensi delle
disposizioni vigenti. Per le attivita' di cui al secondo
periodo, e' autorizzata in favore dell'ENEA la spesa di
500.000 euro per l'anno 2017 e di 1 milione di euro per
ciascuno degli anni dal 2018 al 2021. (7) (8) (10)
2-sexies. Per le spese sostenute per interventi di
riqualificazione energetica di cui al presente articolo, in
luogo della detrazione, i soggetti beneficiari, diversi da
quelli indicati al comma 2-ter, possono optare per la
cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno
effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati,
con la facolta' di successiva cessione del credito. Rimane
esclusa la cessione ad istituti di credito e ad
intermediari finanziari. Le modalita' di attuazione del
presente comma sono definite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione. (7) (9) 10)
2-septies. Le detrazioni di cui al presente articolo
sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case
popolari, comunque denominati, nonche' dagli enti aventi le
stesse finalita' sociali dei predetti istituti, istituiti
nella forma di societa' che rispondono ai requisiti della
legislazione europea in materia di in house providing e che
siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013,
per interventi di efficienza energetica realizzati su
immobili, di loro proprieta' ovvero gestiti per conto dei
comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonche'
dalle cooperative di abitazione a proprieta' indivisa per
interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e
assegnati in godimento ai propri soci. (7) (11)
3. La detrazione spettante ai sensi del presente articolo e’ ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all’articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3.1. A partire dal 1° gennaio 2020, unicamente per gli interventi
di ristrutturazione importante di primo livello di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio
2015, recante adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo
economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la
certificazione energetica, per le parti comuni degli edifici
condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000
euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni puo' optare, in
luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari
ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato
dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo
rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare
esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari
importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato
gli interventi ha a sua volta facolta' di cedere il credito d'imposta
ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della
possibilita' di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane
in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad
intermediari finanziari. (15)
3-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la
valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito
della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2,
l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA) elabora le
informazioni contenute nelle richieste di detrazione
pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui
risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo
economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano,
nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.
Nell'ambito di tale attivita', l'ENEA predispone il
costante aggiornamento del sistema di reportistica
multi-anno delle dichiarazioni ai fini della detrazione
fiscale di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, gia' attivo e assicura, su
richiesta, il necessario supporto tecnico alle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano. (2)
3-ter. Con uno o piu' decreti del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono definiti i requisiti tecnici che devono
soddisfare gli interventi che beneficiano delle
agevolazioni di cui al presente articolo, ivi compresi i
massimali di costo specifici per singola tipologia di
intervento, nonche' le procedure e le modalita' di
esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in
situ, eseguiti dall'ENEA e volti ad accertare il rispetto
dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio. Nelle
more dell'emanazione dei decreti di cui al presente comma,
continuano ad applicarsi il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, e il
decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18
marzo 2008. L'ENEA, ai fini di assicurare coerenza con la
legislazione e la normativa vigente in materia di
efficienza energetica, limitatamente ai relativi contenuti
tecnici, adegua il portale attualmente in essere e la
relativa modulistica per la trasmissione dei dati a cura
dei soggetti beneficiari delle detrazioni di cui al
presente articolo. (12)
3-quater. Al fine di agevolare l'esecuzione degli
interventi di efficienza energetica di cui al presente
articolo, e' istituita, nell'ambito del Fondo di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.
102, una sezione dedicata al rilascio di garanzie su
operazioni di finanziamento degli stessi. A tal fine, la
dotazione del Fondo suddetto puo' essere integrata fino a
25 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020 a carico
del Ministero dello sviluppo economico e fino a 25 milioni
di euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di
emissione di CO2 destinati ai progetti
energetico-ambientali di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30, previa verifica
dell'entita' dei proventi disponibili annualmente, con le
modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso
articolo 19. Per il perseguimento delle finalita' di cui al
presente comma, con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione dal
Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
acquisito il parere della Conferenza unificata, sono
individuati, nel rispetto degli equilibri di finanza
pubblica, le priorita', i criteri, le condizioni e le
modalita' di funzionamento, di gestione e di intervento
della sezione del Fondo e le relative prime dotazioni della
sezione stessa. (12)
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(1) Comma modificato dalla legge di conversione 3/8/2013, n. 90.
(2) Comma aggiunto dalla legge di conversione 3/8/2013, n. 90.
(3) Comma dapprima sostituito dall'art. 1, comma 139, L 27/12/2013, n. 147 e successivamente dall'art. 1 comma 47, L. 23/12/2014, n. 190.
(4) Comma modificato dall'art. 1, comma 74, L. 28/12/2015, n. 208.
(5) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 74, L. 28/12/2015, n. 208.
(6) Comma modificato dall'art. 1, L. 11/12/2016, n. 232.
(7) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 11/12/2016, n. 232.
(8) Comma sostituito dall'art. 4, DL 24/4/2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21/6/2017, n. 96.
(9) Comma modificato dall'art. 4, DL 24/4/2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21/6/2017, n. 96.
(10) Comma modificato dall'art. 1, L 27/12/2017, n. 205.
(11) Comma sostituito dall'art. 1, L 27/12/2017, n. 205.
(12) Comma aggiunto dall'art. 1, L 27/12/2017, n. 205.
(13) Comma modificato dall'art. 1, L. 30/12/2018, n. 145.
(14) Comma modificato dall'art. 1, comma 175, L. 27/12/2019, n. 160.
(15) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 70, L. 27/12/2019, n. 160.