Testo normativa

Articolo 7 - Modificazioni all’articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
G.U. 5/6/2013 n. 130

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 3/8/2013, N. 90
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Modificazioni all’articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

1. Il comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e’ sostituito dal seguente: 
«1. Il progettista o i progettisti, nell’ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche, elettriche e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti, o alla domanda di concessione edilizia. Tali adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti in caso di sostituzione del generatore di calore dell’impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista dall’articolo 5, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. Gli schemi e le modalita’ di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata, in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti,interventi di riqualificazione energetica. Ai fini della piu’ estesa applicazione dell’articolo 26, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per gli enti soggetti all’obbligo di cui all’articolo 19 della stessa legge, la relazione tecnica di progetto e’ integrata attraverso attestazione di verifica sulla applicazione del predetto articolo 26, comma 7, redatta dal Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia nominato. ». (1)
2. Dopo il comma 1 del citato articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005, e’ inserito il seguente: 
«1-bis. In attuazione dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e dell’articolo 7, in caso di edifici soggetti a ristrutturazione importante, nell’ambito della relazione di cui al comma 1 e’ prevista una valutazione della fattibilita’ tecnica, ambientale ed economica per l’inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi. La valutazione della fattibilita’ tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica». (1)

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(1) Comma modificato dalla legge di conversione 3/8/2013, n. 90.


Articolo 6

Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in materia di attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione.
Modificazioni all’articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

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