Testo normativa

Articolo 5 - Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in materia di edifici a energia quasi zero
G.U. 5/6/2013 n. 130

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 3/8/2013, N. 90
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Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in materia di edifici a energia quasi zero

1. Dopo l’articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono inseriti i seguenti: 
«Art. 4-bis (Edifici ad energia quasi zero). - 1. A partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprieta’ di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, devono essere edifici a energia quasi zero. Dal 1° gennaio 2021 la predetta disposizione e’ estesa a tutti gli edifici di nuova costruzione. 
2. Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, della coesione territoriale, dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute e il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, ognuno per i profili di competenza, sentita la Conferenza unificata e’ definito il Piano d’azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero. Tale Piano, che puo’ includere obiettivi differenziati per tipologia edilizia, e’ trasmesso alla Commissione europea. 
3. Il Piano d’azione di cui al comma 2 comprende, tra l’altro, i seguenti elementi: 
a) l’applicazione della definizione di edifici a energia quasi zero alle diverse tipologie di edifici e indicatori numerici del consumo di energia primaria, espresso in kWh/m2 anno; 
b) le politiche e le misure finanziarie o di altro tipo previste per promuovere gli edifici a energia quasi zero, comprese le informazioni relative alle misure nazionali previste per l’integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, in attuazione della direttiva 2009/28/CE, (( tenendo conto dell’esigenza prioritaria di contenere il consumo del territorio;
c) l’individuazione, sulla base dell’analisi costi-benefici sul costo di vita economico, di casi specifici per i quali non si applica quanto disposto al comma 1;
d) gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015, in funzione dell’attuazione del comma 1. 
Art. 4-ter (Strumenti finanziari e superamento delle barriere di mercato). - 1. Gli incentivi adottati dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali per promuovere l’efficienza energetica degli edifici, a qualsiasi titolo previsti, sono concessi nel rispetto di requisiti di efficienza commisurati alla tipologia, al tipo di utilizzo e contesto in cui e’ inserito l’immobile, nonche’ all’entita’ dell’intervento. 
2. Al fine di promuovere la realizzazione di servizi energetici e di misure di incremento dell’efficienza energetica degli edifici di proprieta’ pubblica, con particolare attenzione agli edifici scolastici e agli ospedali, anche attraverso le ESCO, il ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato, societa’ private appositamente costituite o lo strumento del finanziamento tramite terzi, il fondo di garanzia cui all’articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e’ utilizzato anche per il sostegno della realizzazione di progetti di miglioramento dell’efficienza energetica nell’edilizia pubblica, ivi inclusa l’attestazione della prestazione energetica dell’intervento successiva a tale realizzazione, entro i limiti delle risorse del fondo stesso. La dotazione del fondo e’ incrementata attraverso i proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico ambientali, con le modalita’ e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19. Con il decreto di cui all’articolo 22, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono definite le modalita’ di gestione e accesso del fondo stesso. 
3. L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, mette a disposizione un contratto-tipo per il miglioramento del rendimento energetico dell’edificio, analogo al contratto di rendimento energetico europeo EPC, che individui e misuri gli elementi a garanzia del risultato e che promuova la finanziabilita’ delle iniziative, sulla base del modello contrattuale previsto all’articolo 7, comma 12, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, recante disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013. 
4. Entro il (( 31 dicembre 2013 )) il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unificata, redige un elenco delle misure finanziarie atte a favorire l’efficienza energetica negli edifici e la transizione verso gli edifici a energia quasi zero. Tale elenco e’ aggiornato ogni tre anni e inviato alla Commissione nell’ambito del Piano d’azione nazionale per l’efficienza energetica di cui all’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2012/27/UE. ». (1)

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(1) Comma modificato dalla legge di conversione 3/8/2013, n. 90.


Articolo 4

Modificazioni all’articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in materia di attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione.

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