Testo normativa

Articolo 4 - Modificazioni all’articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
G.U. 5/6/2013 n. 130

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 3/8/2013, N. 90
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Modificazioni all’articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

1. All’articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: 
«1. Con uno o piu’ decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili di competenza, con il Ministro della salute e con il Ministro della difesa, acquisita l’intesa con la Conferenza unificata, sono definiti: a) le modalita’ di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e l’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, in relazione ai paragrafi 1 e 2 dell’allegato I della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia, tenendo conto dei seguenti criteri generali: 
1) la prestazione energetica degli edifici e’ determinata in conformita’ alla normativa tecnica UNI e CTI, allineate con le norme predisposte dal CEN a supporto della direttiva 2010/31/CE, su specifico mandato della Commissione europea; 
2) il fabbisogno energetico annuale globale si calcola per singolo servizio energetico, espresso in energia primaria, su base mensile. Con le stesse modalita’ si determina l’energia rinnovabile prodotta all’interno del confine del sistema; 
3) si opera la compensazione mensile tra i fabbisogni energetici e l’energia rinnovabile prodotta all’interno del confine del sistema, per vettore energetico e fino a copertura totale del corrispondente vettore energetico consumato; 
4) ai fini della compensazione di cui al numero 3, e’ consentito utilizzare l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili all’interno del confine del sistema ed esportata, secondo le modalita’ definite dai decreti di cui al presente comma; 
b) l’applicazione di prescrizioni e requisiti minimi, aggiornati ogni cinque anni, in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unita’ immobiliari, siano essi di nuova costruzione, oggetto di ristrutturazioni importanti o di riqualificazioni energetiche, sulla base dell’applicazione della metodologia comparativa di cui all’articolo 5 della direttiva 2010/31/UE, secondo i seguenti criteri generali: 
1) i requisiti minimi rispettano le valutazioni tecniche ed economiche di convenienza, fondate sull’analisi costi benefici del ciclo di vita economico degli edifici; 
2) in caso di nuova costruzione e di ristrutturazione importante, i requisiti sono determinati con l’utilizzo dell’”edificio di riferimento”, in funzione della tipologia edilizia e delle fasce climatiche; 
3) per le verifiche necessarie a garantire il rispetto della qualita’ energetica prescritta, sono previsti dei parametri specifici del fabbricato, in termini di indici di prestazione termica e di trasmittanze, e parametri complessivi, in termini di indici di prestazione energetica globale, espressi sia in energia primaria totale che in energia primaria non rinnovabile. »; 
b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: 
«1-bis. Con uno o piu’ decreti del Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono aggiornate, in relazione all’articolo 8 e agli articoli da 14 a 17 della direttiva 2010/31/UE, le modalita’ di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, nonche’ i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare l’attestazione della prestazione energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti di climatizzazione e la realizzazione di un sistema informativo coordinato per la gestione dei rapporti tecnici di ispezione e degli attestati di prestazione energetica. Per le attivita’ propedeutiche all’emanazione dei decreti di cui al primo periodo, di competenza del Ministero dello sviluppo economico, quest’ultimo puo’ avvalersi delle competenze dell’ENEA. Con gli stessi decreti, sono individuate modalita’ di progettazione, installazione e manutenzione di sistemi di controllo attivo, come i sistemi di automazione, controllo e monitoraggio, finalizzati al risparmio energetico»;
c) al comma 2, le parole: « comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: «comma 1-bis» e dopo le parole: «Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio» sono inserite le seguenti: «e, per i profili di competenza, con il Ministro della difesa». (1)

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(1) Comma modificato dalla legge di conversione 3/8/2013, n. 90.


Articolo 3

Modificazioni all’articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in materia di edifici a energia quasi zero

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