Articolo 340 - Requisiti di qualificazione
G.U. 10/12/2010 n. 288
PARTE V
CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI
Titolo I
Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali di rilevanza
comunitaria
Capo II
Selezione qualitativa degli offerenti e qualificazione
Requisiti di qualificazione
1. I requisiti di qualificazione di cui agli articoli 232, commi 1, 3 e 4 e 233, comma 1, del codice sono stabiliti dagli enti aggiudicatori in relazione alla normativa tecnica, alle regole dell'arte, alle omologazioni e alle esigenze di sicurezza e continuità del servizio reso dagli enti aggiudicatori, che caratterizzano le attività rientranti nei settori di cui agli articoli da 208 a 213 del codice.
2. Gli enti aggiudicatori possono stabilire una maggiore o minore estensione temporale del periodo, rilevante ai fini della dimostrazione dei requisiti di idoneità richiesti, fissato dagli articoli 41 e 42 del codice.
3. A titolo esemplificativo, i requisiti di qualificazione di cui al presente articolo possono riguardare:
a) la soglia minima di fatturato specifico riferita al settore nel quale opera
l'ente aggiudicatore;
b) la esecuzione di contratti analoghi a quelli oggetto di affidamento nello
specifico settore in cui opera l'ente aggiudicatore e per un importo complessivo
minimo definito da quest'ultimo;
c) la disponibilità di stabilimenti, impianti, attrezzature e mezzi tecnici
efficienti ed adeguati, in relazione alle specificità delle prestazioni
contrattuali oggetto di affidamento e alle garanzie di sicurezza e continuità
del servizio pubblico che deve rendere l'ente aggiudicatore;
d) idonea struttura organizzativa con disponibilità in organico di ruoli
professionali e risorse adeguate, in relazione alle specificità delle
prestazioni contrattuali oggetto di affidamento e alle garanzie di sicurezza
e continuità del servizio pubblico che deve rendere l'ente aggiudicatore;
e) requisiti relativi alla organizzazione aziendale per la qualità.
4. In ogni caso, i requisiti e la durata del periodo rilevante per la loro dimostrazione, sono fissati nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, comunque in modo da escludere ingiustificate o abusive limitazioni della concorrenza.
Articolo 339
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