Articolo 307 - Contabilità e pagamenti
G.U. 10/12/2010 n. 288
PARTE IV
CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A FORNITURE E ALTRI SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI
Titolo III
Esecuzione del contratto e contabilità delle forniture e dei servizi
Capo I
Esecuzione del contratto
Sezione III
Esecuzione del contratto e contabilità
Contabilità e pagamenti
1. La contabilità è predisposta secondo quanto previsto dall'ordinamento della singola stazione appaltante. Il contratto indica i termini e le modalità di pagamento relativi alle prestazioni contrattuali.
2. I pagamenti sono disposti nel termine indicato dal contratto, previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. E' facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. Nel caso di ritardato pagamento resto fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
3. Nel caso di acquisto effettuato ricorrendo a centrali di committenza, la contabilità è predisposta secondo quanto previsto dall'ordinamento della singola stazione appaltante e nel rispetto di quanto eventualmente stabilito nel contratto, accordo ovvero convenzione stipulato tra la centrale di committenza e l'esecutore della prestazione.
4. Si applica l'articolo 140, commi da 1 a 3, intendendosi i riferimenti ai lavori, ivi contenuti, riferiti alle prestazioni di servizi e forniture.
Articolo 306
Torna all'Elenco Articoli Decreto Presidente della Repubblica 5/10/2010 n. 207