Articolo 301 - Compiti del direttore dell'esecuzione del contratto
G.U. 10/12/2010 n. 288
PARTE IV
CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A FORNITURE E ALTRI SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI
Titolo III
Esecuzione del contratto e contabilità delle forniture e dei servizi
Capo I
Esecuzione del contratto
Sezione II
Direttore dell'esecuzione
Compiti del direttore dell'esecuzione del contratto
1. Il direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante.
2. Il direttore dell'esecuzione del contratto assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
3. A tale fine, il direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal codice o dal presente regolamento, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.
Articolo 300
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