Articolo 300 - Direttore dell'esecuzione del contratto
G.U. 10/12/2010 n. 288
PARTE IV
CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A FORNITURE E ALTRI SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI
Titolo III
Esecuzione del contratto e contabilità delle forniture e dei servizi
Capo I
Esecuzione del contratto
Sezione II
Direttore dell'esecuzione
Direttore dell'esecuzione del contratto
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 272, comma 5, e dal comma 2 del presente articolo, il direttore dell'esecuzione del contratto è il responsabile del procedimento.
2. Il direttore dell'esecuzione del contratto è comunque un soggetto diverso dal responsabile del procedimento nel caso:
a) di prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
b) di prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero
che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze ovvero caratterizzate
dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità
di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.
3. Nelle ipotesi di prestazioni di particolare importanza, come definiti al comma 2, lettera b), la stazione appaltante può nominare uno o più assistenti del direttore dell'esecuzione cui affida per iscritto, una o più delle attività di competenza del direttore dell'esecuzione.
4. Nelle ipotesi di cui al comma 2, in caso di carenza in organico di personale adeguato alla prestazione da eseguire, accertata e certificata dal responsabile del procedimento sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, la stazione appaltante può affidare l'incarico di direttore dell'esecuzione a soggetto scelto secondo le procedure e con le modalità previste dal codice per l'affidamento dei servizi.
Articolo 299
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