Articolo 282 - Commissione giudicatrice
G.U. 10/12/2010 n. 288
PARTE IV
CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A FORNITURE E ALTRI SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI
Titolo II
Requisiti di partecipazione, sistemi di realizzazione e selezione delle offerte
Capo II
Criteri di selezione delle offerte
Commissione giudicatrice
1. Nel caso di accertata carenza nell'organico della stazione appaltante di adeguate professionalità, attestata dal responsabile del procedimento sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente ovvero attestata dall'organo competente secondo l'ordinamento dell'amministrazione aggiudicatrice, si procede alla nomina della commissione giudicatrice di cui all'articolo 84, comma 8, secondo periodo, del codice. In tal caso l'atto di nomina dei membri della commissione ne determina il compenso e fissa il termine per l'espletamento dell'incarico. Tale termine può essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. L'incarico è oggetto di apposito disciplinare.
2. E' possibile ricorrere alla nomina dei commissari, ai sensi dell'articolo 84, comma 8, secondo periodo, del codice, nel caso di contratti di cui all'articolo 300, comma 2, lettera b) ovvero nel caso di servizi o forniture di importo superiore a 1.000.000 di euro.
3. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'articolo 84, commi 4, 5 e 7, del codice.
Articolo 281
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