Articolo 256 - Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria
G.U. 10/12/2010 n. 288
PARTE III
CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA
NEI SETTORI ORDINARI
Titolo I
Disposizioni generali
Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria
1. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi di cui all'articolo 252, i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria costituiti ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera h), del codice, si qualificano, per la dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dagli articoli 263 e 267, attraverso i requisiti dei consorziati; possono avvalersi anche dei requisiti maturati dalle singole società che partecipano al consorzio stabile nei cinque anni precedenti alla costituzione del consorzio stabile e comunque entro il limite di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando di gara. I consorzi stabili sono tenuti agli obblighi di comunicazione imposti dall'articolo 254.
Articolo 255
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