Articolo 237 - Certificato di regolare esecuzione (art. 208, D.P.R. n. 554/1999)
G.U. 10/12/2010 n. 288
CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI NEI SETTORI ORDINARI
Titolo X
Collaudo dei lavori
Capo II
Visita e procedimento di collaudo
Certificato di regolare esecuzione (art. 208, D.P.R. n. 554/1999)
1. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall'articolo 141, comma 3, del codice, non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si dà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori.
2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento.
3. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all'articolo 229.
4. Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 229, comma 3, 234, commi 2, 3 e 4, e 235.
Articolo 236
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