Articolo 229 - Certificato di collaudo (art. 199, D.P.R. n. 554/1999)
G.U. 10/12/2010 n. 288
CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI NEI SETTORI ORDINARI
Titolo X
Collaudo dei lavori
Capo II
Visita e procedimento di collaudo
Certificato di collaudo (art. 199, D.P.R. n. 554/1999)
1. Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti, l'organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo che deve contenere:
a) una relazione che ripercorra l'intera vicenda dell'appalto dalla progettazione
all'esecuzione, indicando puntualmente:
- il titolo dell'opera o del lavoro;
- la località e la provincia interessate;
- la data e l'importo del progetto e delle eventuali successive varianti;
- gli estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi,
nonché quelli dei rispettivi provvedimenti approvativi;
- il quadro economico recante gli importi autorizzati;
- l'indicazione dell'esecutore;
- il nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali altri componenti
l'ufficio di direzione lavori;
- il tempo prescritto per l'esecuzione dei lavori, con l'indicazione delle eventuali
proroghe;
- le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di
ultimazione dei lavori;
- la data e gli importi riportati nel conto finale;
- l'indicazione di eventuali danni di forza maggiore e di infortuni verificatisi;
- la posizione dell'esecutore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti
assicurativi e previdenziali;
- gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo;
b) il richiamo agli eventuali verbali di visita in corso d'opera (da allegare);
c) il verbale della visita definitiva (ovvero il richiamo ad esso se costituisce
un documento a parte);
d) la sintesi delle valutazioni dell'organo di collaudo circa la collaudabilità
dell'opera;
e) la certificazione di collaudo.
2. Nella certificazione l'organo di collaudo:
a) riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente le modificazioni,
le aggiunte, le deduzioni al conto finale;
b) determina la somma da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere
alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio
in danno o per altro titolo; la somma da rimborsare alla stessa stazione appaltante
per le spese sostenute per i propri addetti ai lavori, oltre il termine convenuto
per il compimento degli stessi;
c) dichiara, fatte salve le rettifiche che può apportare l'ufficio in
sede di revisione, l'importo a saldo da liquidare all'esecutore;
d) attesta la collaudabilità dell'opera o del lavoro con le eventuali
prescrizioni.
3. Qualora nel biennio di cui all'articolo 141, comma 3, del codice, dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il responsabile del procedimento provvederà a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ed in contraddittorio con l'esecutore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso proporrà alla stazione appaltante di fare eseguire dall'esecutore, od in suo danno, i necessari interventi. Nell'arco di tale biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
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