Articolo 225 - Valutazioni dell'organo di collaudo (art. 195, D.P.R. n. 554/1999)
G.U. 10/12/2010 n. 288
CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI NEI SETTORI ORDINARI
Titolo X
Collaudo dei lavori
Capo II
Visita e procedimento di collaudo
Valutazioni dell'organo di collaudo (art. 195, D.P.R. n. 554/1999)
1. L'organo di collaudo provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili e formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori. Sulla base di quanto rilevato, l'organo di collaudo, anche sulla scorta dei pareri del responsabile del procedimento, determina:
a) se il lavoro sia o no collaudabile;
b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;
e) il credito liquido dell'esecutore.
2. Ai fini di quanto prescritto dal codice e dal presente regolamento in materia di qualificazione, l'organo di collaudo esprime le sue valutazioni sulle modalità di conduzione dei lavori da parte dell'esecutore e del subappaltatore.
3. Con apposita relazione riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle riserve e domande dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.
Articolo 224
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