Articolo 160 - Sospensione illegittima (art. 25, D.M. LL.PP. n. 145/2000)
G.U. 10/12/2010 n. 288
CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI NEI SETTORI ORDINARI
Titolo VIII
Esecuzione dei lavori
Capo II
Esecuzione dei lavori
Sezione terza
Esecuzione in senso stretto
Sospensione illegittima (art. 25, D.M. LL.PP. n. 145/2000)
1. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo 159 sono considerate illegittime e danno diritto all'esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti.
2. Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri:
a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere
sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima
prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera b), rapportata alla durata dell'illegittima
sospensione;
b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata
percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori
come fissati dall'articolo 144, comma 4, computati sulla percentuale prevista
dall'articolo 32, comma 2, lettera c), rapportata alla durata dell'illegittima
sospensione;
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti
rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari
esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore
dei lavori ai sensi dell'articolo 158, comma 5;
d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui
fissati dalle vigenti norme fiscali.
3. Al di fuori delle voci elencate al comma 2 sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.
Articolo 159
Torna all'Elenco Articoli Decreto Presidente della Repubblica 5/10/2010 n. 207