Articolo 135 - Limiti di garanzia
G.U. 10/12/2010 n. 288
CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI NEI SETTORI ORDINARI
Titolo VI
Garanzie e sistema di garanzia globale di esecuzione
Capo II
Sistema di garanzia globale di esecuzione
Limiti di garanzia
1. La garanzia, di cui all'articolo 132, è prestata per gli importi percentuali e con le modalità previsti dall'articolo 113 del codice; le percentuali si intendono riferite all'importo dei lavori e delle altre prestazioni richieste e remunerate al contraente.
2. Ove sia attivata la garanzia di subentro, la garanzia di cui all'articolo 113 del codice, indipendentemente dalla entità maggiore o minore della stessa ai sensi del comma 1, si intende prestata per un ammontare pari al dieci per cento dell'importo contrattuale, non ulteriormente riducibile fino al collaudo.
Articolo 134
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