Articolo 131 - Oggetto e durata della garanzia globale di esecuzione
G.U. 10/12/2010 n. 288
CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI NEI SETTORI ORDINARI
Titolo VI
Garanzie e sistema di garanzia globale di esecuzione
Capo II
Sistema di garanzia globale di esecuzione
Oggetto e durata della garanzia globale di esecuzione
1. Con la garanzia globale di esecuzione, il garante assume:
a) la garanzia di cui all'articolo 113 del codice: l'obbligo di pagare alla
stazione appaltante o al soggetto aggiudicatore quanto ad esso dovuto a titolo
di cauzione definitiva;
b) la garanzia di subentro: l'obbligo, su richiesta della stazione appaltante
o del soggetto aggiudicatore, di fare subentrare nella esecuzione e completare
il lavoro garantito al posto del contraente, il sostituto qualora si verifichi
la risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del codice, nonché
nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo,
che impediscano la corretta prosecuzione dell'esecuzione.
2. La garanzia di cui all'articolo 113 del codice è efficace sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque sino alla scadenza di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La garanzia di subentro è efficace sino all'emissione del certificato di ultimazione dei lavori.
Articolo 130
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