Articolo 129 - Istituzione e definizione del sistema di garanzia globale di esecuzione
G.U. 10/12/2010 n. 288
CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI NEI SETTORI ORDINARI
Titolo VI
Garanzie e sistema di garanzia globale di esecuzione
Capo II
Sistema di garanzia globale di esecuzione
Istituzione e definizione del sistema di garanzia globale di esecuzione
1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 3, del codice, è istituito il sistema di garanzia globale di esecuzione.
2. La garanzia globale di esecuzione consiste nella garanzia fideiussoria di buon adempimento di cui all'articolo 113 del codice e nella garanzia di subentro di cui all'articolo 131, comma 1, lettera b), del presente regolamento.
3. La garanzia globale è obbligatoria per gli appalti di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di ammontare a base d'asta superiore a 75 milioni di euro, per gli affidamenti a contraente generale di qualunque ammontare, e, ove prevista dal bando o dall'avviso di gara, per gli appalti di sola esecuzione di ammontare a base d'asta superiore a 100 milioni di euro.
Articolo 128
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