Articolo 10 - Funzioni e compiti del responsabile del procedimento (art. 8, D.P.R. n. 554/1999)
G.U. 10/12/2010 n. 288
CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI NEI SETTORI ORDINARI
Titolo I
Organi del procedimento e programmazione
Capo I
Organi del procedimento
Funzioni e compiti del responsabile del procedimento (art. 8, D.P.R. n. 554/1999)
1. Il responsabile del procedimento fra l'altro:
a) promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini preliminari idonei
a consentire la verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa
degli interventi;
b) verifica in via generale la conformità ambientale, paesistica, territoriale
ed urbanistica degli interventi e promuove l'avvio delle procedure di variante
urbanistica;
c) redige, secondo quanto previsto dall'articolo 93, commi 1 e 2, del codice,
il documento preliminare alla progettazione e cura che sia richiesto il codice
unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003,
n. 3, e che lo stesso sia riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili
concernenti il progetto;
d) accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione
aggiudicatrice preposto alla struttura competente, la ricorrenza delle condizioni
di cui all'articolo 90, comma 6, del codice, motiva la scelta del metodo di
affidamento degli incarichi di natura tecnica, compresa la valutazione di cui
all'articolo 91, comma 5, del codice, coordina e verifica la predisposizione
dei bandi di gara, nonché il successivo svolgimento delle relative procedure;
verifica l'effettiva possibilità di svolgere all'interno dell'amministrazione
le diverse fasi della progettazione senza l'ausilio di consulenze esterne; in
relazione alle caratteristiche e alla dimensione dell'intervento, promuove e
definisce, sulla base delle indicazioni del dirigente, le modalità di
verifica dei vari livelli progettuali, le procedure di eventuale affidamento
a soggetti esterni e la stima dei corrispettivi, da inserire nel quadro economico;
e) coordina le attività necessarie al fine della redazione del progetto
preliminare, verificando che, nel rispetto del contenuto del documento preliminare
alla progettazione, siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei
successivi livelli di progettazione ed i diversi gradi di approfondimento delle
verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti;
f) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo
ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel
documento preliminare alla progettazione e nel progetto preliminare;
g) convoca e presiede nelle procedure ristrette e di appalto di progettazione
ed esecuzione sulla base del progetto preliminare, ove ne ravvisi la necessità,
un incontro preliminare per l'illustrazione del progetto e per consentire osservazioni
allo stesso;
h) propone alla amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei
lavori; nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di bando promuove
la gara informale e garantisce la pubblicità dei relativi atti;
i) richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione giudicatrice
nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa;
l) promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori ed accerta sulla
base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto
alla struttura competente, la sussistenza delle condizioni che ai sensi dell'articolo
90, comma 6, del codice giustificano l'affidamento dell'incarico a soggetti
esterni alla amministrazione aggiudicatrice;
m) accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione
aggiudicatrice preposto alla struttura competente, le situazioni di carenza
di organico in presenza delle quali le funzioni di collaudatore sono affidate
ai sensi dell'articolo 141, comma 4, del codice ai soggetti esterni alla stazione
appaltante;
n) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni
del coordinatore per l'esecuzione dei lavori sentito il direttore dei lavori;
o) effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli,
le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla
normativa vigente, alle indicazioni del documento preliminare e alle disponibilità
finanziarie, nonché all'esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed
amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli
immobili;
p) nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta:
1) l'avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, della
progettazione preliminare dell'intero lavoro e la sua articolazione per lotti;
2) la quantificazione, nell'ambito del programma e dei relativi aggiornamenti,
dei mezzi finanziari necessari per appaltare l'intero lavoro;
3) l'idoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionale, fattibile
e fruibile dell'intero intervento;
q) svolge le attività necessarie all'espletamento della conferenza dei
servizi, curando gli adempimenti di pubblicità delle relative deliberazioni
ed assicurando l'allegazione del verbale della conferenza tenutasi sul progetto
preliminare posto a base delle procedure di appalto di progettazione ed esecuzione
sulla base del progetto preliminare e di affidamento della concessione di lavori
pubblici;
r) svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella concessione
di lavori pubblici, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali;
s) raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio gli elementi relativi agli
interventi di sua competenza anche in relazione a quanto prescritto dall'articolo
7, comma 8, del codice;
t) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento
dei lavori;
u) trasmette agli organi competenti della amministrazione aggiudicatrice sentito
il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
di sospensione, allontanamento dell'esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori
autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto;
v) assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti in
corso d'opera;
z) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali,
anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
aa) accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione
aggiudicatrice preposto alla struttura competente, negli interventi l'eventuale
presenza delle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere l) e
m);
bb) propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i
presupposti;
cc) propone la transazione e la definizione bonaria delle controversie che insorgono
in ogni fase di realizzazione dei lavori;
dd) svolge, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del predetto
decreto legislativo, i compiti previsti nel citato articolo 26, comma 3, qualora
non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento
ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
3. Il responsabile del procedimento, nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:
a) richiede la nomina del coordinatore per la progettazione e del coordinatore
per l'esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attività;
b) provvede, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore per l'esecuzione,
a verificare che l'esecutore corrisponda gli oneri della sicurezza, relativi
alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza
alcun ribasso.
4. Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice.
5. Nel caso di inadeguatezza dell'organico, il responsabile del procedimento propone all'amministrazione aggiudicatrice l'affidamento delle attività di supporto secondo le procedure e con le modalità previste dall'articolo 261, commi 4 e 5. Gli affidatari devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.
6. Gli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente articolo non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell'articolo 90, comma 8, del codice.
7. Al responsabile del procedimento delle amministrazioni aggiudicatrici si applicano, relativamente ai contratti nei settori ordinari di cui alla parte II, titolo I, del codice e ad ogni altro contratto di appalto o di concessione che alla normativa propria di tali contratti faccia riferimento, le disposizioni del titolo II, capo V, sezione I, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e quelle di cui al titolo II, capo I e capo II del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, nonché l'articolo 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, in quanto compatibili. Entro sessanta giorni dalla deliberazione di cui all'articolo 234, comma 2, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, in merito al certificato di collaudo il responsabile del procedimento trasmette all'amministrazione aggiudicatrice la documentazione relativa alle fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto ed in particolare:
a) il contratto, la relazione al conto finale, gli ordinativi di pagamento
con gli allegati documenti di svolgimento della spesa a essi relativa;
b) la relazione dell'organo di collaudo ed il certificato di collaudo;
c) la documentazione relativa agli esiti stragiudiziali, arbitrali o giurisdizionali
del contenzioso sulle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione
del contratto di cui alla parte IV del codice.
Articolo 9
Torna all'Elenco Articoli Decreto Presidente della Repubblica 5/10/2010 n. 207