Articolo 14 - Ispezione dei sistemi di condizionamento d’aria
B.U.R 31/5/2007 n. 22
CAPO IV - Verifiche e ispezioni
Ispezione dei sistemi di condizionamento d’aria
1. L’impresa che installa un sistema di condizionamento d’aria, che rientra nell’ambito di applicazione della l. 46/1990 e del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447 (Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti), invia alla provincia copia della dichiarazione di conformità, in formato cartaceo o elettronico; negli altri casi comunica alla provincia, con le stesse modalità, l’avvenuta installazione con indicazione della titolarità, della potenza utile nominale, della tipologia di impianto e della sua ubicazione.
2. L’ispezione dei sistemi di condizionamento d’aria è gratuita e contempla una valutazione dell’efficienza del sistema di condizionamento e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno di condizionamento dell’edificio, come definito dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera n).
Articolo 13
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