Articolo 222 - Accordi quadro nei settori speciali
G.U. 2/5/2006 n. 100
Parte III
CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI
Titolo I
CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI DI RILEVANZA
COMUNITARIA
Capo III
Procedure di scelta del contraente, selezione qualitativa dei concorrenti, selezione
delle offerte
Sezione I
Tipologia delle procedure di scelta del contraente
Accordi quadro nei settori speciali
(art. 14, direttiva 2004/17; Art. 16, decreto legislativo n. 158/1995)
1. Gli enti aggiudicatori possono considerare un accordo quadro come un appalto e aggiudicarlo ai sensi della presente parte.
2. Gli enti aggiudicatori possono affidare con procedura negoziata non preceduta da indizione di gara, ai sensi dell'articolo 221, comma 1, lettera i) gli appalti basati su un accordo quadro solo se hanno aggiudicato detto accordo quadro in conformita' alla presente parte. (1)
3. Gli enti aggiudicatori non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo, per ostacolare, limitare o falsare la concorrenza.
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(1) Comma modificato dall'art.3 del Dlgs 26/01/2007, n.6.
Articolo 221
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