Articolo 221 - Procedura negoziata senza previa indizione di gara
G.U. 2/5/2006 n. 100
CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI
Titolo I
CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI DI RILEVANZA
COMUNITARIA
Capo III
Procedure di scelta del contraente, selezione qualitativa dei concorrenti, selezione
delle offerte
Sezione I
Tipologia delle procedure di scelta del contraente
Procedura negoziata senza previa indizione di gara
(art. 40, direttiva 2004/17; Art. 13, decreto legislativo n. 158/1995)
1. Ferma restando la facolta' di ricorrere alle procedure negoziate
previa pubblicazione di avviso con cui si indice la gara, gli enti aggiudicatori
possono ricorrere a una procedura senza previa indizione di una gara nei seguenti
casi:
a) quando, in risposta a una procedura con indizione di una gara, non sia pervenuta
alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o alcuna candidatura; nella procedura
negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni originarie
dell'appalto;
b) quando un appalto e' destinato solo a scopi di ricerca, di sperimentazione,
di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie o recuperare spese di ricerca
e di sviluppo, purche' l'aggiudicazione dell'appalto non pregiudichi l'indizione
di gare per gli appalti successivi che perseguano questi scopi;
c) quando, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela
di diritti esclusivi, l'appalto possa essere affidato unicamente ad un operatore
economico determinato;
d) nella misura strettamente necessaria, quando per l'estrema urgenza derivante
da eventi imprevedibili per l'ente aggiudicatore i termini stabiliti per le
procedure aperte, ristrette o per le procedure negoziate con previa indizione
di gara non possono essere rispettati; le circostanze invocate a giustificazione
dell'estrema urgenza non devono essere imputabili all'ente aggiudicatore;
e) nel caso di appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal
fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti
di uso corrente, o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora
il cambiamento di fornitore obbligherebbe l'ente aggiudicatore ad acquistare
materiale con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione
comporterebbero incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate;
f) per lavori o servizi complementari, non compresi nel progetto inizialmente
aggiudicato e nel contratto iniziale, i quali siano divenuti necessari, per
circostanze impreviste, all'esecuzione dell'appalto, purche' questo sia aggiudicato
all'imprenditore o al prestatore di servizi che esegue l'appalto iniziale:
quando tali lavori o servizi complementari non possano essere separati, sotto
il profilo tecnico o economico, dall'appalto iniziale senza recare gravi inconvenienti
agli enti aggiudicatori, oppure;
quando tali lavori o servizi complementari, pur essendo separabili dall'esecuzione
dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento;
g) nel caso di appalti di lavori, per nuovi lavori che consistano nella ripetizione
di lavori simili affidati dagli stessi enti aggiudicatori all'impresa titolare
del primo appalto, purche' i nuovi lavori siano conformi a un progetto di base,
aggiudicato con un appalto in seguito all'indizione di una gara; la possibilita'
di ricorrere a questa procedura e' indicata gia' al momento dell'indizione della
gara per il primo appalto e, ai fini degli articoli 215 e 29 del presente codice,
gli enti aggiudicatori tengono conto dell'importo complessivo previsto per i
lavori successivi;
h) quando si tratta di forniture quotate e acquistate in una borsa di materie
prime;
i) per gli appalti da aggiudicare in base a un accordo quadro, purche' l'accordo
sia stato aggiudicato nel rispetto dell'articolo 222 del presente codice;
j) per gli acquisti d'opportunita', quando e' possibile, approfittando di un'occasione
particolarmente vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui
prezzo e' sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato;
k) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose presso
un fornitore che cessi definitivamente l'attivita' commerciale oppure da curatori
o da liquidatori di un fallimento, di un concordato preventivo, o di una liquidazione
coatta amministrativa o di un'amministrazione straordinaria;
l) quando l'appalto di servizi consegue a un concorso di progettazione organizzato
secondo le disposizioni del presente codice e debba, in base alle norme vigenti,
essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori di tale concorso; in
tal caso, tutti i vincitori del concorso di progettazione debbono essere invitati
a partecipare ai negoziati.
Articolo 220
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