Articolo 177 - Procedure di aggiudicazione
G.U. 2/5/2006 n. 100
Parte II
CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI
SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI ORDINARI
Titolo III
DISPOSIZIONI ULTERIORI PER I CONTRATTI RELATIVI AI LAVORI PUBBLICI
Capo IV
Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi
Sezione I
Infrastrutture e insediamenti produttivi
Procedure di aggiudicazione
(art. 10, e art. 20-octies, comma 4, d.lgs. n. 190/2002)
1. L'aggiudicazione delle concessioni e degli affidamenti a contraente generale avviene mediante procedura ristretta.
2. Per l'affidamento delle concessioni si pone a base di gara il progetto preliminare ovvero il progetto definitivo; per l'affidamento a contraente generale si pone a base di gara il progetto preliminare ovvero quello definitivo; è applicabile altresì l'articolo 53, comma 2, lettera c). (2)
3. I soggetti aggiudicatori possono stabilire e indicare nel bando di gara, in relazione all'importanza e alla complessita' delle opere da realizzare, il numero minimo e massimo di concorrenti che verranno invitati a presentare offerta. Nel caso in cui le domande di partecipazione superino il predetto numero massimo, i soggetti aggiudicatori individuano i soggetti da invitare redigendo una graduatoria di merito sulla base di criteri oggettivi, non discriminatori e pertinenti all'oggetto del contratto, predefiniti nel bando di gara. In ogni caso, il numero minimo di concorrenti da invitare non puo' essere inferiore a cinque, se esistono in tale numero soggetti qualificati. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare una effettiva concorrenza.
4. L'aggiudicazione dei contratti di cui al comma 1 avviene:
al prezzo piu' basso ovvero all'offerta economicamente piu' vantaggiosa, individuata
sulla base di una pluralita' di criteri fra i quali:
a) il prezzo;
b) il valore tecnico ed estetico delle varianti;
c) il tempo di esecuzione;
d) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
e) per le concessioni, il rendimento, la durata della concessione, le modalita'
di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare
all'utenza, nonche' l'eventuale prestazione di beni e servizi a norma dell'articolo
174, comma 2;
[f) la maggiore entita' di lavori e servizi che il contraente generale si impegna
ad affidare ad imprese nominate in sede di offerta, ai sensi dell'articolo 176,
comma 7. Ai fini predetti rilevano esclusivamente gli affidamenti di lavori
aventi singolarmente entita' superiore al cinque per cento dell'importo di aggiudicazione
della gara, gli affidamenti di opere specialistiche ai sensi dell'articolo 37,
comma 11, aventi singolarmente entita' superiore al tre per cento del predetto
importo, nonche' gli affidamenti di servizi di ingegneria, gestione, programmazione
e controllo qualita', che il Contraente generale intende affidare a terzi;] (1)
g) la maggiore entita', rispetto a quella prevista dal bando, del prefinanziamento
che il candidato e' in grado di offrire;
h) ulteriori elementi individuati in relazione al carattere specifico delle
opere da realizzare.
5. Per i soggetti aggiudicatori operanti nei settori di cui agli articoli da 208 a 214, si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme della parte III.
6. Per tutti gli altri soggetti aggiudicatori si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme della parte II che costituiscono attuazione della direttiva 2004/18.
7. Per l'affidamento di servizi si applica l'articolo 164.
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(1) Lettera abrogata dall'art. 1-octies, DL 12/5/2006, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 12/7/2006, n. 228.
(2) Comma modificato dall'art. 2, c. 1, lettera zz), d.lgs. n. 113 del 2007 e succesivamente dall'art. 55, DL 24/1/2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla L. 24/3/2012, n. 27.
Articolo 176
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