Articolo 176 - Affidamento a contraente generale
G.U. 2/5/2006 n. 100
Parte II
CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI
SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI ORDINARI
Titolo III
DISPOSIZIONI ULTERIORI PER I CONTRATTI RELATIVI AI LAVORI PUBBLICI
Capo IV
Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi
Sezione I
Infrastrutture e insediamenti produttivi
Affidamento a contraente generale
(art. 9, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)
1. Con il contratto di cui all'articolo 173, comma 1, lettera b), il soggetto aggiudicatore, in deroga all'articolo 53, affida ad un soggetto dotato di adeguata esperienza e qualificazione nella costruzione di opere nonche' di adeguata capacita' organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto preliminare o nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara, contro un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Il contraente generale provvede:
a) allo sviluppo del progetto definitivo e alle attivita' tecnico amministrative
occorrenti al soggetto aggiudicatore per pervenire all'approvazione dello stesso
da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a base di gara;
b) all'acquisizione delle aree di sedime; la delega di cui all'articolo 6, comma
8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in assenza
di un concessionario, puo' essere accordata al contraente generale;
c) alla progettazione esecutiva;
d) all'esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori e alla loro direzione;
e) al prefinanziamento, in tutto o in parte, dell'opera da realizzare;
f) ove richiesto, all'individuazione delle modalita' gestionali dell'opera e
di selezione dei soggetti gestori;
g) all'indicazione, al soggetto aggiudicatore, del piano degli affidamenti,
delle espropriazioni, delle forniture di materiale e di tutti gli altri elementi
utili a prevenire le infiltrazioni della criminalita', secondo le forme stabilite
tra quest'ultimo e gli organi competenti in materia.
3. Il soggetto aggiudicatore provvede:
a) alle attivita' necessarie all'approvazione del progetto definitivo da parte
del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a base di gara;
b) all'approvazione del progetto esecutivo e delle varianti;
c) alla alta sorveglianza sulla realizzazione delle opere;
d) al collaudo delle stesse;
e) alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti in materia
di sicurezza nonche' di prevenzione e repressione della criminalita', finalizzati
alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del
successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti
che le realizzano. I contenuti di tali accordi sono definiti dal CIPE sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, istituito ai sensi dell'articolo 180 del codice e del decreto dell'interno in data 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004, in ogni caso prevedendo l'adozione di protocolli di legalita' che comportino clausole specifiche di impegno, da parte dell'impresa aggiudicataria, a denunciare eventuali tentativi di estorsione, con la possibilita' di valutare il comportamento dell'aggiudicatario ai fini della successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante in caso di mancata osservanza di tali prescrizioni. Le prescrizioni del CIPE a cui si uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per i soggetti aggiudicatori e per l'impresa aggiudicataria, che è tenuta a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei lavori. Le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'opera, inclusi quelli concernenti risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori ai sensi dell'articolo 175 e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra modalita' di finanza di progetto. Il CIPE definisce, altresì, lo schema di articolazione del monitoraggio finanziario, indicando i soggetti sottoposti a tale forma di controllo, le modalita' attraverso le quali esercitare il monitoraggio, nonché le soglie di valore delle transazioni finanziarie oggetto del monitoraggio stesso, potendo anche indicare, a tal fine, limiti inferiori a quello previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Gli oneri connessi al monitoraggio finanziario sono ricompresi nell'aliquota forfettaria di cui al comma 20. (2)
4. Il contraente generale risponde nei confronti del soggetto aggiudicatore della corretta e tempestiva esecuzione dell'opera, secondo le successive previsioni del presente capo. I rapporti tra soggetto aggiudicatore e contraente generale sono regolati, per quanto non previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal presente capo e dal regolamento, dalle norme della parte II che costituiscono attuazione della direttiva 2004/18 o dalle norme della parte III, dagli atti di gara e dalle norme del codice civile regolanti l'appalto.
5. Alle varianti del progetto affidato al contraente generale
non si applicano gli articoli 56, 57 e 132; esse sono regolate dalle norme della
parte II che costituiscono attuazione della direttiva 2004/18 o dalle norme
della parte III e dalle disposizioni seguenti:
a) restano a carico del contraente generale le eventuali varianti necessarie
ad emendare i vizi o integrare le omissioni del progetto redatto dallo stesso
e approvato dal soggetto aggiudicatore, mentre restano a carico del soggetto
aggiudicatore le eventuali varianti indotte da forza maggiore, sorpresa geologica
o sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi o comunque richieste dal
soggetto aggiudicatore;
b) al di fuori dei casi di cui alla lettera a), il contraente generale puo'
proporre al soggetto aggiudicatore le varianti progettuali o le modifiche tecniche
ritenute dallo stesso utili a ridurre il tempo o il costo di realizzazione delle
opere; il soggetto aggiudicatore puo' rifiutare la approvazione delle varianti
o modifiche tecniche ove queste non rispettino le specifiche tecniche e le esigenze
del soggetto aggiudicatore, specificate nel progetto posto a base di gara, o
comunque determinino peggioramento della funzionalita', durabilita', manutenibilita'
e sicurezza delle opere, ovvero comportino maggiore spesa a carico del soggetto
aggiudicatore o ritardo del termine di ultimazione.
6. Il contraente generale provvede alla esecuzione unitaria delle
attivita' di cui al comma 2 direttamente ovvero, se costituito da piu' soggetti,
a mezzo della societa' di progetto di cui al comma 10;
i rapporti del contraente generale con i terzi sono rapporti di diritto privato,
a cui non si applica il presente codice, salvo quanto previsto nel presente
capo. Al contraente generale che sia esso stesso amministrazione aggiudicatrice
o ente aggiudicatore si applicano le sole disposizioni di cui alla parte I e alla parte II,
che costituiscono attuazione della direttiva 2004/18, ovvero di cui alla parte
III. (3)
7. Il contraente generale puo' eseguire i lavori affidati direttamente, nei limiti della qualificazione posseduta a norma del regolamento, ovvero mediante affidamento a soggetti terzi. I terzi affidatari di lavori del contraente generale devono a loro volta possedere i requisiti di qualificazione prescritti dal regolamento, e possono subaffidare i lavori nei limiti e alle condizioni previste per gli appaltatori di lavori pubblici; l'articolo 118 si applica ai predetti subaffidamenti. Il soggetto aggiudicatore richiede al contraente generale di individuare e indicare, in sede di offerta, le imprese esecutrici di una quota non inferiore al trenta per cento degli eventuali lavori che il contraente generale prevede di eseguire mediante affidamento a terzi.
8. L'affidamento al contraente generale, nonche' gli affidamenti e subaffidamenti di lavori del contraente generale, sono soggetti alle verifiche antimafia, con le modalita' previste per i lavori pubblici.
9. Il soggetto aggiudicatore verifica, prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente generale, compresa l’emissione di eventuali stati di avanzamento lavori, il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari: ove risulti l’inadempienza del contraente generale, il soggetto aggiudicatore applica una detrazione sui successivi pagamenti e procede al pagamento diretto all’affidatario, nonche’ applica le eventuali diverse sanzioni previste nel contratto. (5)
10. Per il compimento delle proprie prestazioni il contraente
generale, ove composto da piu' soggetti, costituisce una societa' di progetto
in forma di societa', anche consortile, per azioni o a responsabilita' limitata.
La societa' e' regolata dall'articolo 156 e dalle successive disposizioni del
presente articolo. Alla societa' possono partecipare, oltre ai soggetti componenti
il contraente generale, istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico operative
preventivamente indicate in sede di gara. La societa' cosi' costituita subentra
nel rapporto al contraente generale senza alcuna autorizzazione, salvo le verifiche
antimafia e senza che il subentro costituisca cessione di contratto; salvo diversa
previsione del contratto, i soggetti componenti il contraente generale restano
solidalmente responsabili con la societa' di progetto nei confronti del soggetto
aggiudicatore per la buona esecuzione del contratto. In alternativa, la societa'
di progetto puo' fornire al soggetto aggiudicatore garanzie bancarie e assicurative
per la restituzione delle somme percepite in corso d'opera, liberando in tal
modo i soci.
Tali garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera.
Il capitale minimo della societa' di progetto e' indicato nel bando di gara.
11. Il contratto stabilisce le modalita' per la eventuale cessione delle quote della societa' di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla societa' e a garantire, nei limiti del contratto, il buon adempimento degli obblighi del contraente generale, sino a che l'opera sia realizzata e collaudata. L'ingresso nella societa' di progetto e lo smobilizzo di partecipazioni da parte di istituti bancari e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione puo' tuttavia avvenire in qualsiasi momento. Il soggetto aggiudicatore non puo' opporsi alla cessione di crediti effettuata dal contraente generale nell'ipotesi di cui all'articolo 117.
12. Il bando determina la quota di valore dell'opera che deve
essere realizzata dal contraente generale con anticipazione di risorse proprie
e i tempi e i modi di pagamento del prezzo. Per i bandi pubblicati entro il
31 dicembre 2006, tale quota non puo' superare il venti per cento dell'importo
dell'affidamento posto a base di gara e, in ogni caso, il saldo della quota
di corrispettivo ritenuta a tal fine deve essere pagato alla ultimazione dei
lavori.
Per il finanziamento della predetta quota, il contraente generale o la societa'
di progetto possono emettere obbligazioni, previa autorizzazione degli organi
di vigilanza, anche in deroga ai limiti dell'articolo 2412 del codice civile.
Il soggetto aggiudicatore garantisce il pagamento delle obbligazioni emesse,
nei limiti del proprio debito verso il contraente generale quale risultante
da stati di avanzamento emessi ovvero dal conto finale o dal certificato di
collaudo dell'opera; le obbligazioni garantite dal soggetto aggiudicatore possono
essere utilizzate per la costituzione delle riserve bancarie o assicurative
previste dalla legislazione vigente.
Le modalita' di operativita' della garanzia di cui al terzo periodo del presente
comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le garanzie
prestate dallo Stato ai sensi del presente comma sono inserite nell'elenco allegato
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui
all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni
e integrazioni. (1)
13. I crediti delle societa' di progetto, ivi incluse quelle
costituite dai concessionari a norma dell'articolo 156, nei confronti del soggetto
aggiudicatore sono cedibili ai sensi dell'articolo 117;
la cessione puo' avere ad oggetto crediti non ancora liquidi ed esigibili.
14. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al debitore ceduto. L'atto notificato deve espressamente indicare se la cessione e' effettuata a fronte di un finanziamento senza rivalsa o con rivalsa limitata.
15. Il soggetto aggiudicatore liquida l'importo delle prestazioni rese e prefinanziate dal contraente generale con la emissione di un certificato di pagamento esigibile alla scadenza del prefinanziamento secondo le previsioni contrattuali. Per i soli crediti di cui al presente comma ceduti a fronte di finanziamenti senza rivalsa o con rivalsa limitata, la emissione del certificato di pagamento costituisce definitivo riconoscimento del credito del finanziatore cessionario; al cessionario non e' applicabile nessuna eccezione di pagamento delle quote di prefinanziamento riconosciute, derivante dai rapporti tra debitore e creditore cedente, ivi inclusa la compensazione con crediti derivanti dall'adempimento dello stesso contratto o con qualsiasi diverso credito nei confronti del contraente generale cedente.
16. Il bando di gara indica la data ultima di pagamento dei crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15, in tutti i casi di mancato o ritardato completamento dell'opera.
17. Per gli affidamenti per i quali non sia prestata la garanzia
globale di cui al comma 13 e vi siano crediti riconosciuti definitivi ai sensi
del comma 15:
a) la garanzia di buon adempimento non e' soggetta alle riduzioni progressive
di cui all'articolo 113; ove la garanzia si sia gia' ridotta ovvero la riduzione
sia espressamente prevista nella garanzia prestata, il riconoscimento definitivo
del credito non opera se la garanzia non e' ripristinata e la previsione di
riduzione espunta dalla garanzia;
b) in tutti i casi di risoluzione del rapporto per motivi attribuibili al contraente
generale si applicano le disposizioni previste dall'articolo 159;
c) il contraente generale ha comunque facolta' di sostituire la garanzia di
buon adempimento con la garanzia globale, ove istituita;
in tale caso non si applicano le previsioni di cui alle lettere a) e b).
18. Il contraente generale presta, una volta istituita, la garanzia globale di esecuzione di cui all'articolo 129, comma 3, che deve comprendere la possibilita' per il garante, in caso di fallimento o inadempienza del contraente generale, di far subentrare nel rapporto altro soggetto idoneo in possesso dei requisiti di contraente generale, scelto direttamente dal garante stesso.
19. I capitolati prevedono, tra l'altro:
a) le modalita' e i tempi, nella fase di sviluppo e approvazione del progetto
definitivo ed esecutivo, delle prestazioni propedeutiche ai lavori, pertinenti
in particolare le prestazioni di cui all'articolo 165, comma 8, e i lavori di
cantierizzazione, ove autorizzati;
b) le modalita' e i tempi per il pagamento dei ratei di corrispettivo dovuti
al contraente generale per le prestazioni compiute prima dell'inizio dei lavori,
pertinenti in particolare le attivita' progettuali e le prestazioni di cui alla
lettera a).
20. Al fine di garantire l'attuazione di idonee misure volte
al perseguimento delle finalita' di prevenzione e repressione della criminalita'
e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui agli articoli 176, comma 3,
lettera e), e 180, comma 2, il soggetto aggiudicatore indica nel bando di gara
un'aliquota forfettaria, non sottoposta al ribasso d'asta, ragguagliata all'importo
complessivo dell'intervento, secondo valutazioni preliminari che il contraente
generale e' tenuto a recepire nell'offerta formulata in sede di gara.
Nel progetto che si pone a base di gara, elaborato dal soggetto aggiudicatore,
la somma corrispondente a detta aliquota e' inclusa nelle somme a disposizione
del quadro economico, ed e' unita una relazione di massima che correda il progetto,
indicante l'articolazione delle suddette misure, nonche' la stima dei costi.
Tale stima e' riportata nelle successive fasi della progettazione. Le variazioni
tecniche per l'attuazione delle misure in questione, eventualmente proposte
dal contraente generale, in qualunque fase dell'opera, non possono essere motivo
di maggiori oneri a carico del soggetto aggiudicatore. Ove il progetto preliminare
sia prodotto per iniziativa del promotore, quest'ultimo predispone analoga articolazione
delle misure in questione, con relativa indicazione dei costi, non sottoposti
a ribasso d'asta e inseriti nelle somme a disposizione dell'amministrazione.
Le disposizioni del presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche
nei casi di affidamento mediante concessione. (4)
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(1) Comma modificato dall'art.2 del d.lgs 31/07/2007, n.113.
(2) Comma modificato dall'art.3 del d.lgs 31/07/2007, n.113.
(3) Comma modificato dall'art. 1, comma 1 lettera mm), d.lgs. 11/09/2008 , n. 152.
(4) Comma modificato dall'art. 4, DL 13/5/2011, n. 70, convertito, con modificazioni dalla L. 12/7/2011, n. 106.
(5) Comma sostituito dall'art. 1, comma 72, L. 27/12/2013, n. 147.
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