Articolo 8 - Disposizioni in materia di organizzazione e di personale dell'Autorita' e norme finanziarie
G.U. 2/5/2006 n. 100
Parte I
PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI E CONTRATTI ESCLUSI
IN TUTTO O IN PARTE DALL'AMBITO
DI APPLICAZIONE DEL CODICE
Titolo I
PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI
Disposizioni in materia di organizzazione e di personale dell'Autorita' e
norme finanziarie
(art. 5, legge n. 109/1994; artt. da 3 a 6, d.P.R. n. 554/1999)
1. L'Autorita' si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme
e metodi di organizzazione e di analisi dell'impatto della normazione per l'emanazione
di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di
programmazione o pianificazione.
Al fine di migliorare la qualita' dei propri atti, l'Autorita' utilizza metodi
di consultazione preventiva, consistenti nel dare preventivamente notizia del
progetto di atto e nel consentire agli interessati di far pervenire le proprie
osservazioni, da valutare motivatamente.
2. L'Autorita', nell'ambito della sua autonomia organizzativa, disciplina con
uno o piu' regolamenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento,
i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese nei limiti delle proprie risorse,
anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato, l'accesso
ai documenti amministrativi, le modalita' di esercizio della vigilanza e i procedimenti
sanzionatori di sua competenza.
3. Il regolamento dell'Autorita', nella disciplina dell'esercizio della funzione
di vigilanza prevede:
a) il termine congruo entro cui i destinatari di una richiesta dell'Autorita'
devono inviare i dati richiesti;
b) la possibilita' che l'Autorita' invii propri funzionari nella sede di amministrazioni
e soggetti aggiudicatori, e operatori economici, al fine di acquisire dati,
notizie, documenti, chiarimenti;
c) la possibilita' che l'Autorita' convochi, con preavviso e indicazione specifica
dell'oggetto, i rappresentanti di amministrazioni e soggetti aggiudicatori,
operatori economici, SOA, o altri soggetti che ritenga necessario o opportuno
sentire;
d) le modalita' di svolgimento dell'istruttoria nel rispetto dei principi di
cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
e) le forme di comunicazione degli atti, idonee a garantire la data certa della
piena conoscenza.
4. Il regolamento dell'Autorita' disciplina l'esercizio del potere sanzionatorio
da parte dell'Autorita' nel rispetto dei principi della tempestiva comunicazione
dell'apertura dell'istruttoria, della contestazione degli addebiti, del termine
a difesa, del contraddittorio, della motivazione, proporzionalita' e adeguatezza
della sanzione, della comunicazione tempestiva con forme idonee ad assicurare
la data certa della piena conoscenza del provvedimento, del rispetto degli obblighi
di riservatezza previsti dalle norme vigenti.
5. Le delibere dell'Autorita', ove riguardino questioni di interesse generale
o la soluzione di questioni di massima, sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sul sito informatico dell'Autorita'.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorita',
e' istituito un apposito ruolo del personale dipendente dall'Autorita', determinato
tenendo conto delle funzioni assegnate all'Autorita' e delle risorse disponibili.
7. Il regolamento del personale reca anche la pianta organica, con distribuzione
del personale in ruolo tra i vari servizi.
8. Al personale dell'Autorita', tenuto conto dei principi di autonomia organizzativa
di cui al comma 2, si applica il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
9. Al personale dell'Autorita' e' fatto divieto di assumere altro impiego od
incarico, nonche' di esercitare attivita' professionale, commerciale e industriale.
10. L'Autorita' puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, di personale proveniente da altre amministrazioni in posizione
di comando, distacco, fuori ruolo ove previsto dagli ordinamenti di appartenenza.
11. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato
dall'Autorita' entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio
si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale
deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste,
sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 2, che disciplina anche le modalita'
per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato
entro il 30 aprile dell'anno successivo, e' soggetto al controllo della Corte
dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
12. All'attuazione dei nuovi compiti previsti dagli articoli 6, 7, e 8, l'Autorita'
fa fronte senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ai
sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Articolo 7
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