Articolo 7 - Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
G.U. 2/5/2006 n. 100
Parte I
PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI E CONTRATTI ESCLUSI
IN TUTTO O IN PARTE DALL'AMBITO
DI APPLICAZIONE DEL CODICE
Titolo I
PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI
Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
(art. 6, commi 5 - 8, legge n. 537/1993; Art. 4, legge n. 109/1994; art. 13,
d.P.R. n. 573/1994)
1. Nell'ambito dell'Autorita' opera l'Osservatorio dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da
sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. I modi
e i protocolli della articolazione regionale sono definiti dall'Autorita' di
concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di valutazione e verifica
degli investimenti pubblici di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo
5 dicembre 1997, n. 430.
3. L'Osservatorio, in collaborazione con il CNIPA, opera mediante procedure
informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento
con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli altri Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Unione province
d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili, della
CONSIP. (3)
4. La sezione centrale dell'Osservatorio si avvale delle sezioni regionali competenti per territorio, per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei seguenti compiti, oltre a
quelli previsti da altre norme:
a) provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati informativi concernenti
i contratti pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di
quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti,
le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di
sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi
di esecuzione e le modalita' di attuazione degli interventi, i ritardi e le
disfunzioni;
b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione
a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale;
c) determina annualmente costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura
in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica
pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti dall'ISTAT, e tenendo conto dei
parametri qualita' prezzo di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai
sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488;
d) pubblica annualmente per estremi i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti
dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonche' l'elenco dei contratti pubblici
affidati; (5)
e) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le stazioni
appaltanti, nonche' con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo
reale sui contratti pubblici;
f) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti
e alle relative elaborazioni;
g) adempie agli oneri di pubblicita' e di conoscibilita' richiesti dall'Autorita';
h) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia
contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione
dei soggetti interessati;
i) gestisce il proprio sito informatico;
l) cura l'elaborazione dei prospetti statistici di cui all'articolo 250 (contenuto
del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi
di rilevanza comunitaria) e di cui all'articolo 251 (contenuto del prospetto
statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi nei settori
di gas, energia termica, elettricita', acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento
di area geografica). (1)
l-bis) provvede a monitorare l'applicazione dei criteri ambientali minimi di cui ai decreti attuativi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, e successive modificazioni, e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, di cui al medesimo decreto, e successive modificazioni. (8)
5. Al fine della determinazione dei costi standardizzati di cui al comma 4,
lettera c), l'ISTAT, avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio,
cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi di mercato dei principali beni
e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici, provvedendo alla comparazione,
su base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli elenchi dei
prezzi rilevati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre. Per i prodotti
e servizi informatici, laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione
di prezzi di mercato, dette rilevazioni sono operate dall'ISTAT di concerto
con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione di
cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
5-bis. Nella determinazione dei costi standardizzati, di cui al comma 4, lettere b) e c), si tiene conto del costo del lavoro determinato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 87, comma 2, lettera g). (4)
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con quello per la
funzione pubblica, assicura lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 5,
definendo modalita', tempi e responsabilita' per la loro realizzazione. Il Ministro
dell'economia e delle finanze vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni
aggiudicatrici degli obblighi, dei criteri e dei tempi per la rilevazione dei
prezzi corrisposti e, in sede di concerto per la presentazione al Parlamento
del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato, puo' proporre
riduzioni da apportare agli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni inadempienti.
7. In relazione alle attivita', agli aspetti e alle componenti peculiari dei
lavori, servizi e forniture concernenti i beni sottoposti alle disposizioni
della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i compiti
di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 sono svolti dalla sezione centrale
dell'Osservatorio, su comunicazione del soprintendente per i beni ambientali
e architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da effettuare per il
tramite della sezione regionale dell'Osservatorio.
8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare
all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a 50.000 euro:
a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione o di definizione della
procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, con specificazione dell’eventuale suddivisione in lotti ai sensi dell’articolo 2, comma 1-bis, dei verbali
di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione definitiva, il nominativo dell'affidatario
e del progettista; (2)
b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro
compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione
dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale.
Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non e' necessaria la comunicazione
dell'emissione degli stati di avanzamento. Le norme del presente comma non si
applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
per i quali le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori trasmettono all'Autorita',
entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero e i
dati essenziali relativi a detti contratti affidati nell'anno precedente. Il
soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti
e' sottoposto, con provvedimento dell'Autorita', alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma fino a euro 25.822. La sanzione e' elevata fino a
euro 51.545 se sono forniti dati non veritieri. (7)
9. I dati di cui al comma 8, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale
e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio che li
trasmettono alla sezione centrale.
10. E’ istituito il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture presso l’Osservatorio, il regolamento di cui all'articolo 5 disciplina il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonchè le modalita' di funzionamento del sito informatico presso l'Osservatorio, prevedendo archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per atti scaduti, stabilendo altresi' il termine massimo di conservazione degli atti nell'archivio degli atti scaduti, nonche' un archivio per la pubblicazione di massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali. (6)
------------------
(1) Comma modificato dall'art.1 del d.lgs. 31/07/2007, n.113.
(2) Lettera modificata da prima dall'art.2 del d.lgs. 31/07/2007, n.113 e successivamente dall'art.26 bis del DL 21 giugno 2013, n. 69, convertito con moficazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98.
(3) Comma modificato dall'art.3 del d.lgs 31/07/2007, n.113.
(4) Comma inserito dall'art.3 del d.lgs 31/07/2007, n.113.
(5) Lettera modificata dall'art. 2, comma 1 lettera d), d.lgs. 11/09/2008 , n. 152.
(6) Comma modificato dall'art. 2, comma 1 lettera d), d.lgs. 11/09/2008 , n. 152.
(7) Comma modificato dall'art. 8, DL 7/5/2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6/7/2012, n. 94.
(8) Lettera aggiunta dall'art. 19, L 28/12/2015, n. 221.
Articolo 6 bis
Torna all'Elenco Articoli Decreto legislativo 12/4/2006 n. 163