Articolo 5 - Regolamento e capitolati
G.U. 2/5/2006 n. 100
Parte I
PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI E CONTRATTI ESCLUSI
IN TUTTO O IN PARTE DALL'AMBITO
DI APPLICAZIONE DEL CODICE
Titolo I
PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI
Regolamento e capitolati
(art. 3, legge n. 109/1994; art. 6, co. 9, legge n. 537/1993)
1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del
presente codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'articolo
4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto
equiparato.
2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni
rientranti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale
esclusiva, siano applicabili anche alle regioni e province autonome.
3. Fatto salvo il disposto dell'art. 196 quanto al regolamento per i contratti del Ministero della difesa, il regolamento di cui al comma 1 e' adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. (1)
4. Il regolamento e' adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con i Ministri delle politiche comunitarie, dell'ambiente,
per i beni culturali e ambientali, delle attivita' produttive, dell'economia
e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato
esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi
i quali il regolamento puo' essere emanato. Con la procedura di cui al presente
comma si provvede altresi' alle successive modificazioni e integrazioni del
regolamento.
5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a:
a) programmazione dei lavori pubblici;
b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei
lavori, dei servizi e delle forniture, e relative competenze;
c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a suo carico;
d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse normative tecniche;
e) forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali,
nonché procedure di accesso a tali atti;
f) modalità di istituzione e gestione del sito informatico presso l'Osservatorio;
g) requisiti soggettivi compresa la regolarità contributiva attestata
dal documento unico, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre
2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.
266, certificazioni di qualità, nonché qualificazione degli operatori
economici, secondo i criteri stabiliti dal presente codice, anche prevedendo
misure incentivanti stabilite dalla legislazione vigente volte ad attenuare
i costi della qualificazione per le piccole e medie imprese; (2)
h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi di progettazione,
i concorsi di progettazione e di idee, gli affidamenti in economia, i requisiti
e le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici;
i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attività di supporto tecnico-amministrativo;
l) procedure di esame delle proposte di variante;
m) ammontare delle penali, secondo l'importo dei contratti e cause che le determinano,
nonché modalità applicative;
n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria prevalente ai
sensi dell'articolo 118;
o) norme riguardanti le attività necessarie per l'avvio dell'esecuzione
dei contratti, e le sospensioni disposte dal direttore dell'esecuzione o dal
responsabile del procedimento;
p) modalità di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto di
acconti in relazione allo stato di avanzamento della esecuzione;
q) tenuta dei documenti contabili;
r) intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza
retributiva e contributiva dell'appaltatore; (3)
s) collaudo e attività di supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese
le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite certificazioni di
qualità, le ipotesi di collaudo in corso d'opera, i termini per il collaudo,
le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione
negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche
dei lavori;
s-bis) tutela dei diritti dei lavoratori, secondo quanto già previsto
ai sensi del regolamento recante capitolato generale di appalto dei lavori pubblici,
approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145.
(4)
6. Per assicurare la compatibilita' con gli ordinamenti esteri delle procedure
di affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture, eseguiti sul territorio
dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio
1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, nonche’ per lavori su immobili all’estero ad uso dell’amministrazione del Ministero degli affari esteri, il regolamento, sentito il Ministero
degli affari esteri, tiene conto della specialita' delle condizioni per la realizzazione
di lavori, servizi e forniture, e delle procedure applicate in materia dalle
organizzazioni internazionali e dalla Unione europea. (6)
7. Le stazioni appaltanti possono adottare capitolati, contenenti la disciplina di dettaglio e tecnica della generalita' dei propri contratti o di specifici contratti, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. I capitolati menzionati nel bando o nell'invito costituiscono parte integrante del contratto.
8. Per gli appalti di lavori delle amministrazioni aggiudicatrici statali e' adottato il capitolato generale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. Tale capitolato, menzionato nel bando o nell'invito, costituisce parte integrante del contratto.
9. Il capitolato generale dei lavori pubblici di cui al comma 8 può essere richiamato nei bandi o negli inviti da parte delle stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici statali. (5)
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(1) Comma modificato dall'art.2, DLGS 26/01/2007, n.6.
(2) Lettera modificata dall'art. 2, comma 1, lettera b), e dall'art. 3, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 113 del 2007.
(3) Lettera sostituita dall'art. 3, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 113 del 2007.
(4) Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 113 del 2007.
(5) Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 113 del 2007
(6) Comma modificato dall'art. 2, comma 1 lettera b), d.lgs. 11/09/2008 , n. 152.
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