Il certificato di agibilità, previsto dall’articolo 24 del Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001) “attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente”.
Certificato di agibilità, domanda
La domanda per il rilascio del certificato va presentata, insieme ad una specifica documentazione, entro 15 giorni dal termine dei lavori di finitura dell’intervento, allo Sportello Unico per l’Edilizia a cura del soggetto titolare del permesso di costruire o del soggetto che ha presentato la DIA.
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Certificato di agibilità, chi lo rilascia
Viene rilasciato dal Comune in caso di nuova costruzione e per le ricostruzioni o sopraelevazioni totali e parziali. Occorre l’agibilità anche nei casi in cui gli interventi sugli edifici possono influenzare le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico.
Certificato di agibilità, silenzio assenso
Il meccanismo del silenzio assenso non può essere invocato se manca il presupposto stesso per il rilascio del certificato di agibilità, costituito dal carattere non abusivo del fabbricato in relazione al quale sia stata presentata l’istanza tesa ad ottenere il certificato menzionato; invero, se in linea generale il tacito accoglimento di una domanda si differenzia dalla decisione esplicita solo per l’aspetto formale, è necessario tuttavia che sussistano tutti gli elementi soggettivi e oggettivi che rappresentano gli elementi costitutivi della fattispecie di cui si invoca il perfezionamento.
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