APE: Guida all’Attestato di Prestazione Energetica

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La certificazione energetica nel nostro Paese debutta nel 2005 con la pubblicazione del d.lgs. 192/2005. In ordine di tempo, le ultime modifiche al decreto sono state apportate dal decreto legge 63/2013 che ha introdotto l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) in luogo dell’Attestato di Certificazione Energetica (ACE). Leggi anche APE, la grande confusione tra Destinazione Italia, Legge di Stabilità e Milleproroghe di Enrico Ninarello.

Entrambi gli attestati identificano il consumo annuale di energia di un edificio fornendo un’informazione immediata al cittadino relativamente all’aspetto energetico di un’abitazione. In questo dossier forniremo strumenti essenziali a uso dei tecnici certificatori e dei privati sull’Attestato di Prestazione Energetica, che integrano perfettamente le preziose e complete informazioni contenute nel recentissimo volume Le nuove regole della prestazione energetica ed efficienza nell’edilizia di Cinzia de Stefanis.

LE NUOVE REGOLE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA ED EFFICIENZA NELL’EDILIZIA – eBook

Il decreto legislativo n. 48 del 10 giugno 2020 (G.U. 10 giugno 2020, n. 146) recepisce nel nostro ordinamento le direttive Ue 2018/844 sulla prestazione energetica nell’edilizia e 2012/27 sull’efficienza energetica, modificando il d.lgs. 192 del 2005. Diverse e tutte importanti le novità contenute nel nuovo decreto immediatamente in vigore. Oltre ad aggiornare i criteri generali per la definizione della metodologia di calcolo e dei requisiti di prestazione energetica degli edifici, la nuova norma propone cambiamenti anche per l’APE (Attestato di prestazione energetica). Inoltre il decreto introduce il c.d. “livello di prontezza degli edifici” e dispone delle importanti prescrizioni in merito all’installazione di colonnine per la ricarica elettrica degli autoveicoli in caso di nuove costruzioni e di ristrutturazioni pesanti. Questo eBook fornisce un inquadramento di tutte queste novità in un’opera organica di facile lettura, per avere un quadro chiaro e preciso dei cambiamenti e delle nuove prescrizioni. A completamento, l’eBook fornisce anche una panoramica del c.d. superbonus 110%, ammesso per diverse tipologie di interventi legati alle prestazioni energetiche degli edifici, con chiarimenti sui lavori “trainanti” e quelli “trainati”, oltre a un riepilogo di tutte le agevolazioni fiscali attualmente valide per il settore delle costruzioni.   Cinzia De StefanisGiornalista economica e autrice di numerose pubblicazioni specialistiche per case editrici tecniche.

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APE e Superbonus 110%

A seguito dell’entrata in vigore del decreto rilancio, a maggio 2020, sono previsti una serie di requisiti da rispettare per ottenere la detrazione Superbonus 110% sugli interventi di efficientamento energetico, tra cui fondamentale è il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio (o una sola classe energetica qualora l’edificio parta già dalla classe A3).

RIFERIMENTO NORMATIVO: articolo 119 de DL 34/2020.

Il miglioramento della doppia classe deve essere dimostrato mediante attestato di prestazione energetica (APE) ante e post intervento, rilasciato da tecnici abilitati, dal progettista o dal direttore dei lavori, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Il decreto fa però riferimento all’APE previsto dall’art. 6 Dlgs 192/2005, ossia l’APE tradizionale (modello definito dal DM 26 giugno 2015 – Linee guida APE); tuttavia, non risulta possibile ottenere un unico attestato per un intero edificio condominio e, quindi, il DM MiSE 6 agosto 2020 (Decreto requisiti) ha definito un nuovo APE convenzionale, valido per l’intero edificio. Come eseguirlo? Chi può firmarlo?

>> Leggi l’articolo dedicato: APE convenzionale e classico per il Superbonus 110%

>> Scarica i modelli e leggi il vademecum ENEA dedicato

Approfondimenti

Di seguito alcuni degli interventi dell’ing. de Simone realizzati per il nostro quotidiano online:

APE, ecco i rischi e le sanzioni per il tecnico certificatore

E sul tema delle sanzioni per il tecnico certificatore, il post Certificazione energetica, le sanzioni al tecnico Regione per Regione analizza nel dettaglio tutti i provvedimenti adottati sia dalle Regioni che hanno legiferato in maniera specifica (Lombardia, Liguria, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Valle d’Aosta), sia le altre Regioni che si rifanno alle disposizioni dell’art. 15 del decreto legislativo n. 192/2005 (così come modificato dal DL 63/2013 convertito in legge n. 90/2013).

APE o ACE? Ecco quando l’ACE è ancora valido

Dopo l’uscita dei decreti interministeriali 26 giugno 2015, abbiamo chiesto all’ing. Sebastiano Ciciriello di fornire ai lettori una guida, in quattro puntate, sul nuovo approccio progettuale per l’efficienza e il risparmio energetico.

Nuovi decreti di efficienza energetica: gli interventi sugli impianti

– Requisiti prestazioni e verifiche comuni a tutti gli ambiti di intervento

– Requisiti prestazioni e verifiche per gli edifici di nuova costruzione, ampliamenti e ristrutturazioni importanti di primo livello.

– Requisiti, prestazioni e verifiche dell’involucro per edifici sottoposti a ristrutturazioni di secondo livello e riqualificazione energetica.

Quando allegare l’Attestato di Prestazione Energetica agli atti?

L’obbligo di allegazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) è limitato al solo contratto di compravendita o deve ritenersi esteso a  tutti gli atti traslativi a titolo oneroso? È questa una delle 10 domande a cui da risposta l’ultimo studio realizzato dal Notariato dal titolo Prime note interpretative relative alla allegazione dell’APE a pena di nullità.

Il documento è organizzato in forma di “Domanda e Risposta”. I temi affrontati sono i seguenti:

1. L’obbligo di allegazione dell’Attestato di Prestazione Energetica è limitato al solo contratto di compravendita o deve ritenersi esteso a  tutti gli atti traslativi a titolo oneroso?

2. L’obbligo di allegazione dell’APE riguarda tutti gli atti a titolo gratuito?

3. L’obbligo di allegazione riguarda anche i contratti di locazione?

4. Qual è la sanzione per il caso di mancata allegazione dell’APE all’atto?

5. Quali controlli deve compiere il Notaio ai fini dell’allegazione dell’Attestato di Prestazione Energetica?

6. Può procedersi all’allegazione di un attestato di certificazione rilasciato prima del 6 giugno  2013?

7. Può procedersi all’allegazione di copia conforme di un Attestato di Prestazione Energetica già allegato a precedente atto?

8. Obblighi in sede di trattative, fine delle trattative e preliminare, nonché obblighi in caso di edificio “prima della sua costruzione”.

9. Ci sono dei casi di esclusione dell’obbligo di allegazione dell’APE?

10. La nuova disciplina in tema di allegazione si applica anche nelle Regioni dotate di propria  disciplina?

Uno studio da segnalare, sempre del Consiglio nazionale del Notariato, è quello che analizza gli 8 Punti chiave della Certificazione energetica dopo l’avvento dell’APE (Studio 657-2013/C)

Risulta utile, infine, ricordare quali sono i casi in cui non è obbligatorio allegare l’Attestato di Prestazione Energetica.

Lo studio del Consiglio nazionale del Notariato è stato aggiornato a maggio 2014.

Sulla base dei contenuti dello studio n. 657/2013/C (aggiornamento maggio 2014) sono state preparati alcuni post di approfondimento specifici a cura di Mauro Ferrarini:

1. Certificazione energetica, ecco quali edifici devono avere l’APE

2. Attestato di prestazione energetica, le sanzioni per gli edifici senza APE

3. Allegazione APE, quando c’è l’obbligo e quali sono le sanzioni

4. Ancora sull’attestato di prestazione energetica: l’obbligo di consegna APE

5. APE e obbligo di informativa: in cosa consiste e quali sono le sanzioni

APE o ACE? La situazione Regione per Regione

Con la pubblicazione dei decreti interministeriali 26 giugno 2015 l’APE è diventato unico in tutta Italia. Recentemente (ottobre 2015) il Consiglio nazionale del Notariato ha pubblicato una Guida alla certificazione energetica: cosa cambia dal 1° ottobre 2015, scaricabile gratuitamente.

Per i certificatori energetici, Ediltecnico consiglia l’acquisto dell’ebook Progettazione e certificazione energetica degli edifici che fornisce una spiegazione puntuale di “cosa è cambiato” nell’APE dopo il 1° ottobre 2015.

Prontuario alla compilazione dell’Attestato di Prestazione Energetica

Nuova certificazione energetica in vigore dal 29 giugno 2016L’ebook in pdf: “Prontuario alla compilazione dell’attestato di prestazione energetica” è un utile manuale per tutti i certificatori energetici. Offre indicazioni sulle procedure necessarie al fine di redigere l’attestato di prestazione energetica (APE), dalla fase di sopralluogo all’invio dello stesso agli uffici regionali competenti, secondo quanto stabilito dai decreti 26 giugno 2015 e con l’aggiornamento alle nuove UNI/TS 11300:2016 (parti 4-6) e UNI 10349:2016L’opera non è un semplice elenco di operazioni, ma fornisce un metodo che il certificatore può acquisire, al fine di produrre un valido e completo attestato di prestazione energetica.Guida alla Compilazione dell’APEAll’interno del testo i lettori troveranno una guida passo per passo sulle modalità di compilazione corretta dell’attestato con note esplicative e chiarimenti per i passaggi di più difficile interpretazione.Nel testo sono presenti strumenti operativi quali un essenziale prospetto che indica la necessità o meno di effettuare la stima dei consumi degli impianti (climatizzazione, produzione ACS, illuminazione, ventilazione, trasporto) per tipologia di edificio e un’utile check-list da utilizzare durante il sopralluogo obbligatorio. Sommario del Prontuario alla compilazione dell’attestato di prestazione energetica (per consultare l’indice clicca qui)Come redigere l’APEI dati contenuti nell’Attestato di Prestazione energeticaAnnunci commercialiDocumentazione da conservareSanzioniUNI/TS 11300 e UNI 10349 Sebastiano CicirielloIngegnere laureato presso il Politecnico di Bari in Ingegneria Edile-Architettura. Cofondatore dello studio associato di ingegneria “Diagnostica Monitoraggio e Progettazione” (www.associatidmp.it). Si occupa di tutti i temi legati alla diagnostica e monitoraggio energetico-strutturale degli edifici, al fine di realizzare interventi edilizi basati su modelli matematici ad alta efficienza energetica e sostenibilità ambientale. Consulente tecnico presso il tribunale di Trani, si occupa anche di prevenzione incendi

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In alcune Regioni italiane, grazie alla c.d. “clausola di cedevolezza”, l’Attestato di Certificazione Energetica è ancora valido e non sarà sostituito dall’APE. Prima di analizzare la situazione dettagliata delle Regioni che hanno già legiferato in maniera autonoma sul tema, è utile capire quali sono le differenze e le similitudini tra i due documenti. Tutte le informazioni su questo aspetto possono essere reperite nell’articolo APE e ACE: le differenze e le similitudini.

Applicazione ACE o APE: ecco la situazione Regione per Regione

Qui di seguito, invece, è possibile leggere dettagliati post che descrivono la situazione nelle Regioni italiane che hanno già legiferato in materia e in cui, dunque, non si applica la disciplina dell’Attestato di Prestazione Energetica, ma continua a essere utilizzato l’ACE. Per ogni articolo si tratta:

1. I casi in cui è obbligatorio dotarsi di attestato di certificazione energetica

2. Il sistema di calcolo da utilizzare

3. Le sanzioni

4. La legislazione minima regionale

– Certificazione Energetica: la situazione in Lombardia

– Certificazione Energetica: la situazione in Piemonte

– Certificazione Energetica: la situazione in Liguria

– Certificazione Energetica: la situazione in Emilia Romagna

– Certificazione Energetica: la situazione in Valle d’Aosta

– Certificazione Energetica: la situazione a Bolzano

Certificazione Energetica: la situazione a Trento

Requisiti per il tecnico certificatore

In sintesi quattro punti importanti riguardanti i requisiti che deve possedere il certificatore energetico. Per una analisi dettagliata del DPR  75/2013, invece, rimandiamo all’approfondimento dell’ing. Enrico Ninarello: Competenze dei tecnici abilitati alla certificazione energetica, l’analisi del DPR 75/2013.

Certificatore energetico, chi può essere?
Il certificatore energetico abilitato a rilasciare l’attestato di prestazione energetica può essere sia una persona fisica sia una società. Ma quali società?

Il decreto specifica che possono diventare certificatori energetici:

– enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia;

– organismi pubblici e privati qualificati ad effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile e impiantistica connessa, accreditati presso Accredia;

– società di servizi energetici (ESCO).

Vale la pena aggiungere che in tutti e tre i casi sopra ricordati, occorre che all’interno delle società operino dei tecnici abilitati.

Il certificatore energetico deve essere indipendente
Per attestare la propria indipendenza, il professionista deve firmare una sottoscrizione contenuta nell’attestato di certificazione energetica nei quali si dichiara, ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale, l’assenza di conflitto di interessi attraverso il non coinvolgimento con il processo di progettazione e realizzazione dell’edificio nonché rispetto ai vantaggi che può trarne il richiedente (il committente), con il quale non può esserci parentela fino al quarto grado.

Il certificatore energetico deve essere qualificato
Oltre al requisito dell’indipendenza, il DPR 75/2013 elenca una serie di lauree del vecchio e del nuovo ordinamento che consentono l’attività di certificatore energetico. Ma la laurea da sola non basta. Altri elementi fondamentali sono, infatti, l’iscrizione al collegio o all’albo professionale (se previsto) e un certificato attestante l’esperienza nella progettazione di impianti ed edifici.

I corsi di formazione
Come specificato nel decreto, in alcuni casi specifici il titolo di studio, da solo, non è sufficiente ma occorre anche seguire un corso di formazione “integrativo” della durata di 64 ore che preveda alla fine un esame che verifichi le conoscenze acquisite.

I corsi di formazione per diventare certificatore energetico possono essere organizzati dalle università, da enti di ricerca, dagli ordini e collegi professionali e dalle Regioni o Provincie autonome.

Recentemente il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato il primo elenco di soggetti autorizzati a svolgere i corsi secondo quanto stabilito dal DPR 75/2013 (vai alla pagina dedicata sul sito del MISE).

elenco soggetti autorizzati corsi certificazione energetica

Bussola APE: le cose essenziali da sapere

In questa sezione i lettori possono trovare alcuni post di orientamento, trai più letti e apprezzati dai lettori di Ediltecnico.it e che forniscono le informazioni essenziali su svariati aspetti della certificazione energetica.

Molte notizie e approfondimenti si possono trovare sul Blog dell’ing. Enrico Ninarello, a cui si rimanda.

Attestato di Prestazione Energetica, 5 cose da sapere sull’APE

Obbligo APE per affitti e compravendite, ecco 5 cose da sapere

Niente obbligo di imposta di bollo e di registro per l’APE

Attestato di Prestazione Energetica: FEED

Questa sezione contiene un link al FEED in cui vengono pubblicate tutte le notizie, gli aggiornamenti e gli articoli su Ediltecnico.it riguardanti la certificazione energetica sia a livello nazionale che regionale, costantemente aggiornato dalla Redazione.

Redazione Tecnica

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