Sottotetto abitabile, quando può essere volume tecnico?

È possibile la sanatoria paesaggistica per un muretto esterno di recinzione e una vasca a cielo aperto? Questo e tanti altri temi nella rassegna sentenze di oggi!

Mario Petrulli 10/03/20
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Eccoci alle massime di sentenze per le materie dell’edilizia e dell’urbanistica pubblicate la scorsa settimana: sottotetto abitabile, quando può essere volume tecnico? C’è sanatoria paesaggistica per un muretto esterno di recinzione e una vasca a cielo aperto?  Quando il lungo tempo trascorso dalla commissione dell’abuso edilizio determina legittimo affidamento?

E ancora: quali condizioni servono per la rideterminazione del contributo di costruzione? La posa di roulottes stabilmente collocate sul terreno deve considerarsi nuova costruzione?

Sottotetto abitabile, quando può essere volume tecnico?

TAR Campania, Napoli, sez. II, sent. 3 marzo 2020 n. 993

Un sottotetto abitabile non può rientrare nella nozione di volume tecnico

I volumi tecnici, ai fini dell’esclusione dal calcolo della volumetria ammissibile e dell’altezza massima degli edifici, sono esclusivamente i volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire l’accesso a quegli impianti tecnici indispensabili per assicurare il comfort abitativo degli edifici, che non possano, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti, essere inglobati entro il corpo della costruzione realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche (cfr. ex multis T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 17/6/2002, n.3597), in conformità con la condivisibile giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. sent. n° 507/2016), secondo cui la definizione di volume tecnico “corrisponde a un’opera priva di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché è destinata a solo contenere, senza possibilità di alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, impianti serventi di una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima”.

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Ciò posto, un sottotetto abitabile con altezza di ml. 2,60 e altezza minima di ml. 2,10 non può assolutamente rientrare nella nozione di volume tecnico, con ciò escludendosi che possa integrare un’opera “priva di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché è destinata a solo contenere, senza possibilità di alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, impianti serventi di una costruzione principale”.

C’è sanatoria paesaggistica per un muretto esterno di recinzione e una vasca a cielo aperto?

TAR Puglia, Lecce, sez. III, sent. 4 marzo 2020 n. 303

Possibile la sanatoria paesaggistica per un muretto esterno di recinzione del lotto dell’altezza media di 1,5 m. e una vasca a cielo aperto

Un muretto esterno di recinzione del lotto dell’altezza media di 1,5 m. e una vasca a cielo aperto non determinano superficie utile o nuovi volumi e, dunque, possono ben essere valutati ai fini della sanatoria paesaggistica.

Ed infatti, in altra occasione (TAR Umbria, Sez. I, sent. n. 15/2019) è stata ritenuta la compatibilità di una piscina esterna e di parapetti esterni realizzati in sostituzione di una staccionata, così confermando che, nei confronti di tali opere, non sussiste una preclusione assoluta ma la consistenza delle stesse e, soprattutto, il loro impatto paesaggistico va valutato puntualmente da parte della competente articolazione locale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.

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Quando il tempo trascorso dall’abuso edilizio determina legittimo affidamento?

TAR Basilicata, sent. 3 marzo 2020 n. 185

Il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell’abuso edilizio ed il protrarsi dell’inerzia dell’Amministrazione preposta alla vigilanza non determinano alcun legittimo affidamento

Il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell’abuso edilizio ed il protrarsi dell’inerzia dell’Amministrazione preposta alla vigilanza non determinano alcun legittimo affidamento, sia perché le persone, che hanno realizzato abusivamente un intervento edilizio, sono consapevoli di aver commesso un’illegittimità, sia perché il potere repressivo degli abusi edilizi, essendo un potere vincolato privo di alcuna discrezionalità, non necessita di una particolare motivazione, quand’anche sia stato esercitato dopo lungo tempo dalla commissione dell’abuso edilizio, trattandosi di un illecito permanente e perciò il provvedimento sanzionatorio interviene sempre su una situazione antigiuridica attuale, per cui non è richiesta al riguardo alcuna particolare motivazione, come se fosse un provvedimento di autotutela, che tenga conto del contrapposto interesse privato (sul punto cfr. da ultimo TAR Basilicata Sent. n. 555 dell’1.7.2019, che richiama C.d.S. Ad. Plen. Sent. n. 9 del 17.10.2017).

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Quali condizioni servono per la rideterminazione del contributo di costruzione?

TAR Puglia, Lecce, sez. III, sent. 2 marzo 2020 n. 299

Il contributo di costruzione può essere rideterminato in caso di errore, di rinnovo del permesso di costruire o di sua variante con aumento del carico urbanistico, nel termine di prescrizione decennale

L’art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ribadisce l’onerosità del permesso di costruire mediante versamento di un contributo articolato su due componenti: oneri di urbanizzazione (primaria e secondaria) e costo di costruzione.

Tale contributo, determinato al momento del rilascio del ridetto titolo, “è suscettibile di rideterminazione in due casi:
a) quando intervenga la scadenza del permesso di costruire con un suo rinnovo o una variante al titolo edilizio che incrementi il carico urbanistico (cfr. sez. IV, 27 aprile 2012, n. 2471; sez. IV, n. 1504/2015, cit.);
b) quando, nell’adozione del primitivo provvedimento di determinazione, vi sia stato un errore nel calcolo del contributo rispetto alla situazione di fatto e alla disciplina vigente al momento (cfr. sez. IV, n. 6033/2012, cit.)” (Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 12 giugno 2017, n. 2821).

Pertanto, resta escluso che la determinazione e richiesta del costo di costruzione debbano avvenire “una tantum” al momento del rilascio del permesso di costruire, ben potendo (ed anzi dovendo) intervenire anche successivamente per l’eventuale differenza in favore del bilancio comunale, purché nell’ordinario termine di prescrizione decennale (entro il quale, peraltro, anche il privato ha – specularmente – titolo alle eventuali rettifiche in riduzione).

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Roulottes stabili, quando sono nuova costruzione?

TAR Liguria, sez. I, sent. 4 marzo 2020 n. 159

Deve considerarsi nuova costruzione la posa di due roulottes stabilmente collocate sul terreno, collegate agli impianti elettrico e idrico e con parabola satellitare

Due roulottes stabilmente collocate sul terreno, collegate agli impianti elettrico e idrico e con parabola satellitare, integrano la fattispecie della nuova costruzione prevista dall’art. 3, comma lett. e) n. 5 d.p.r. 380/01, che contempla “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore”.

La valutazione delle opere abusive non può essere condotta atomisticamente, analizzando ciascuna di esse. Al contrario, la valutazione deve essere globale e complessiva al fine di accertare la reale finalità delle opere stesse, atteso che l’idoneità di una singola opera alla permanenza stabile di persone può variare ove l’opera sia isolatamente considerata ovvero sia considerata come parte di una complessiva struttura.

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Mario Petrulli

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