Prevenzione incendi, i nuovi DM per luoghi di lavoro, strutture socio-sanitarie e scuole

Novità sulla formazione, la qualificazione dei docenti, e i requisiti necessari per i tecnici manutentori, ma anche proroghe temporali concesse per la messa a norma degli istituti scolastici

Scarica PDF Stampa

Oltre alle novità riguardanti i DM pubblicati da qualche giorno sulla prevenzione incendi nei luoghi di lavoro e nelle strutture socio-sanitarie, è stata decisa la proroga per richiedere i contributi alla messa a norma antincendio delle scuole.

Si tratta di una decisione del ministero dell’Istruzione (causa Corona virus), e la nuova scadenza è stata fissata al 20 marzo 2020. Ricordiamo che le risorse disponibili agli enti locali ammontano a 98 milioni di euro e serviranno a scuole di infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado (licei, istituti tecnici e professionali).

Vediamo invece cosa si prospetta per luoghi di lavoro e strutture socio-sanitarie!

Prevenzione incendi, i nuovi DM per luoghi di lavoro, e strutture socio-sanitarie

Luoghi di lavoro, quali nuove misure?

Sono stati presentati in bozza due dei tre decreti interministeriali (che saranno firmati dai ministri dell’Interno e del Lavoro) in procinto di sostituire il Dm 10 marzo 1998, che attualmente stabilisce i criteri per la valutazione del rischio incendi nei luoghi di lavoro, le misure di prevenzione e protezione da adottare e quelle organizzative e gestionali da attuare durante il normale esercizio dell’attività e in caso di incendio.

Leggi anche: Antincendio, sì alla regola tecnica per condomini, appartamenti e strutture sanitarie

I decreti andranno a stabilire:
– le misure di prevenzione e protezione per i luoghi di lavoro,
– i metodi per il controllo e la manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio,
– i criteri per la gestione dell’emergenza,
– e i requisiti del personale addetto al servizio di prevenzione e protezione antincendio.

La grande novità riguarda i requisiti dei tecnici manutentori che per operare su impianti e attrezzature antincendio dovranno essere qualificati.

Per la gestione dell’emergenza invece, i decreti si applicheranno a tutti i luoghi di lavoro, e la nomina degli addetti antincendio, la loro formazione e il loro aggiornamento è previsto anche per cantieri temporanei o mobili e agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

Altra novità: le attività di aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, potranno essere seguite anche in modalità Fad (Formazione a distanza).

>> Controlli e manutenzione impianti antincendio
Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio dovranno essere eseguiti da tecnici manutentori qualificati. Questi tecnici avranno la responsabilità dell’esecuzione della corretta manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, in conformità alla regola dell’arte e al manuale d’uso e manutenzione.

>> Tecnico manutentore degli impianti, che qualifica serve?
Dovranno seguire un percorso di formazione (erogato da soggetti formatori, pubblici o privati), i cui docenti devono essere in possesso di precisi requisiti stabiliti stesso dal decreto interministeriale. Saranno esentati dal frequentare il corso i tecnici che svolgono attività di manutenzione da almeno tre anni.

Tutti i tecnici, sia quelli obbligati a seguire il corso che gli altri, saranno sottoposti alla valutazione dei requisiti, ovvero:
– analisi del curriculum,
– prova scritta, pratica e orale.

La qualifica di tecnico manutentore degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio è rilasciata dalle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco in seguito all’esito favorevole dell’esame. 

Approfondisci anche: Condominio e manutenzione tetto, chi lo paga?

>> Obbligo aggiornamento quinquennale per addetti al servizio antincendio
I corsi di aggiornamento, in relazione al rischio, potranno durare due, cinque o otto ore, e rispetto alla circolare del 2001 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, varieranno i contenuti dei corsi. L’aggiornamento andrà completato almeno ogni cinque anni

>> Corsi di formazione aggiornati
Cambiano i contenuti dei corsi di formazione per addetti antincendio: rimarranno divisi in tre percorsi diversificati in funzione della complessità dell’attività e del rischio incendi, e saranno della durata di quattro, otto o 16 ore.

>> Corsi antincendio, che requisiti servono ai docenti?
Stabiliti i requisiti e i titoli che devono possedere i docenti dei corsi di formazione e di aggiornamento per addetti antincendio: per i formatori nasce un’abilitazione che si raggiunge frequentando corsi tenuti dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e superando i relativi esami. Per i professionisti iscritti negli elenchi degli esperti antincendio tenuti dal ministero dell’Interno, per ricoprire il ruolo di formatori per la parte teorica e pratica dei corsi per addetti antincendio, sarà necessario frequentare (con esito positivo) un corso di 12 ore di esercitazioni pratiche tenuto dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Eventuale esenzione vale se si ha esperienza come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, di almeno 90 ore. I professionisti antincendio (iscritti nelle liste del ministero dell’Interno) possono “di diritto” tenere corsi, per la sola parte teorica, senza dover frequentare il corso dei Vigili del Fuoco.

Tutti i docenti, anche quelli dispensati dall’abilitazione, dovranno aggiornarsi con cadenza almeno quinquennale e accumulare in questi cinque anni sedici ore di formazione (di cui quattro ore riservate alla pratica). Per chi insegna solo la parte teorica tali ore scendono a dodici. Diventano otto nel caso di docenti abilitati all’erogazione dei soli moduli dal contenuto pratico.

>> Piano d’emergenza esteso ai luoghi aperti e più supporto a persone con esigenze speciali
Come prima è obbligatoria la redazione di un piano di emergenza in presenza di almeno 10 lavoratori e nei luoghi di lavoro che fanno parte di attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco. La novità è che sarà obbligatorio anche per i luoghi di lavoro aperti al pubblico che, indipendentemente dal numero di lavoratori, sono «caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone». Per le attività non indicate nel Dpr 151 del 2011 e non inserite in «edifici complessi caratterizzati da presenza di affollamento», viene previsto tuttavia un piano di emergenza semplificato.

Ricordiamo che anche nei casi in cui non siano obbligatori i piani di emergenza, sono necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, che vanno riportate del Documento di valutazione dei rischi (Dvr).

Inoltre, il datore di lavoro dovrà prevedere una adeguata assistenza alle persone con esigenze speciali, indicando misure di supporto alle persone con ridotte capacità sensoriali o motorie, tra le quali adeguate modalità di diffusione dell’allarme, attraverso dispositivi sensoriali (luci, scritte luminose, vibratori, anelli d’induzione) e messaggi da altoparlanti.

Leggi anche: Abusi edilizi, quando inizia il decorso della prescrizione?

>> Esercitazioni antincendio, come e quando farle?
Sono da pianificare annualmente nel caso in cui sia obbligatorio il piano di emergenza. Potranno però «essere esclusi dalle esercitazioni, a rotazione, i lavoratori la cui attività è essenziale al mantenimento delle condizioni della sicurezza del luogo di lavoro». Inoltre, secondo lo schema di Dm, il datore di lavoro deve effettuare un’ulteriore esercitazione non solo nel caso in cui si verifichi un incremento significativo del numero dei lavoratori, ma anche se aumenta sensibilmente l’affollamento (inteso come numero di presenze contemporanee).

>> Scarica qui il DM sulla gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro 

Strutture socio-sanitarie pubbliche, operative le proroghe per la «messa norma»

Pubblicato in Gazzetta ufficiale del 28 febbraio il decreto interministeriale che proroga di un anno le scadenze del piano di adeguamento alla normativa antincendio di ospedali e ambulatori.

Le deroghe sono necessarie per dare il giusto tempo alle strutture per la “messa a norma” delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche. Sono diverse le scadenze programmate posticipate di un anno, vediamo in dettaglio la situazione.

Ti potrebbe interessare: Bonus Facciate: tutti i dettagli

>> Ospedali con più di 25 posti letto
Prorogate la seconda e terza scadenza che il decreto 19 marzo del 2015 ha fissato per le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o in regime residenziale a ciclo continuativo o diurno, con più di 25 posti letto ed esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica del 2002 (Dm 18 settembre 2002).

Seconda scadenza: 24 aprile 2020
Terza scadenza: 24 aprile 2023.

Resta fermo l’ultimo termine del 24 aprile 2025, entro il quale va completata la “messa a norma”.

>> Ambulatori con superficie maggiore di 500 mq
Per le strutture con superficie fino a 1000 mq, la seconda scadenza del piano di adeguamento risulta differita al 24 ottobre 2019. La terza ed ultima scadenza, anch’essa rinviata di un anno, è ora fissata al 24 ottobre 2022.

Per le strutture che superano i 1000 mq, il secondo e terzo termine risultano prorogati rispettivamente al 24 aprile 2020 e 24 aprile 2023.

>> Strutture sanitarie in dismissione o la riconversione
Le scadenze successive alla prima vengono abolite e viene fissato come termine ultimo per l’adeguamento il 24 aprile 2025. Quest’ultimo differimento viene previsto «al fine di assicurare la corretta allocazione delle risorse pubbliche».

>> Scarica qui il decreto proroga strutture socio-sanitarie pubbliche

Per rimanere aggiornato:

SCIAvvf antincendio e asseverazione VVF

Frutto di 40 anni di esperienza nel campo della prevenzione incendi, maturata dal prestigioso studio di ingegneria e architettura Luraschi & Associati, fondato nel 1892, questo manuale offre al lettore uno strumento operativo di grandissimo valore pratico. La SCIA antincendio, introdotta dal DPR 151/2011, ha implicato sia nuove responsabilità per alcune delle figure coinvolte nel processo e nella filiera autorizzativa sia nuove procedure prima non previste e forse nemmeno ipotizzabili.Questo libro illustra non solo cosa è la SCIA antincendio, come si compila e quali sono i documenti che la compongono ma anche il suo significato, cosa rappresenta, e le implicazioni ad esso legate che ogni soggetto, per la sua parte, sia assume ed anche quali sono le eventuali conseguenze legali in caso di carenza ed errori di compilazione o in casi più estremi dichiarazioni non veritiere. Il manuale ha dunque proprio lo scopo di chiarire cosa è la SCIA VVF (tempo, documentazione, responsabilità, compensi) così da definire una procedura corretta e fattibile che possa dare il giusto riconoscimento all’operato del tecnico asseveratore.Il volume propone delle “linee guida”, frutto dell’esperienza dell’Autore, che aiutano il professionista laddove la norma di riferimento risulta poco chiara e lascia spazio alle interpretazioni.Davide Luraschi, ingegnere, esperto in sicurezza antincendio, docente di Ingegneria della Sicurezza Antincendio e di Ingegneria della Sicurezza Antincendio Avanzata e Fire Safety Engineering. Consigliere dell’ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano e del Collegio Ingegneri e Architetti Milano, partner dello studio Luraschi & Associati Ingegneria e Architettura fondato a Milano nel 1892.

Davide Luraschi | 2019 Maggioli Editore

26.00 €  24.70 €

Redazione Tecnica

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento