Direzione Lavori – Incrementi di superfici e di volume: il limite del 20% per la ristrutturazione edilizia

Il riconoscimento della tipologia di intervento edilizio che si sta attuando, non solo come progettisti ma anche come direzione lavori, costituisce un passaggio essenziale per le verifiche procedurali relative a:
– idoneità del titolo abilitativo che si utilizza;
conformità delle procedure amministrative individuate;
verifiche o contestazioni prima o durante l’esecuzione dei lavori (leggi anche Direzione Lavori, le riserve e la procedura: cosa fare e cosa no).

Direzione Lavori – Incrementi di superfici e di volume: 5 cose da sapere

Per quanto riguarda gli incrementi di superficie e di volume e il loro rapporto con gli interventi di ristrutturazione edilizia è utile ricordare che:

– l’art. 3 del d.P.R. 380/2001 nell’ambito della tipologia della ristrutturazione edilizia include anche interventi che ammettono integrazioni funzionali e strutturali (antisismica) dell’edificio esistente (dalle quali possono derivare incrementi di superficie e di volume) senza definirne l’entità;

–  in questa condizione e a seguito di un rilevante contenzioso, la Corte di Cassazione ha ritenuto di definire questa entità, che deve essere necessariamente modesta, anche per tracciare in modo chiaro, una linea di demarcazione tra «ristrutturazione edilizia» e «nuova opera»;

–  con la Sentenza n. 38088 del 28 settembre 2009 la Corte di Cassazione ha, pertanto, fornito un importante chiarimento in materia di ristrutturazione edilizia, utile per poter individuare la corretta tipologia di intervento realizzato, ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. 380/2001 sulla base di un limite puntuale;

– nella Sentenza indicata la Corte ha rigettato un ricorso in merito a lavori comportanti un aumento di volume del 20% con le seguenti motivazioni: «La ristrutturazione edilizia non è vincolata al rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell’edificio esistente e differisce sia dalla manutenzione straordinaria (che non può comportare aumento della superficie utile o del numero delle unità immobiliari, né modifica della sagoma o mutamento della destinazione d’uso), sia dal restauro e risanamento conservativo (che non può modificare in modo sostanziale l’assetto edilizio preesistente e consente soltanto variazioni d’uso compatibili con l’edificio conservato). La stessa attività di ristrutturazione, del resto, può attuarsi attraverso una serie di interventi che, singolarmente considerati, potrebbero ricondursi sia agli altri tipi sopra enunciati, sia alla nozione delle opere interne. L’elemento caratterizzante, però, è la connessione finalistica degli interventi eseguiti, che devono essere valutati nel loro complesso al fine di individuare se gli stessi siano o meno rivolti al recupero edilizio dello spazio attraverso la realizzazione di un edificio in tutto o in parte nuovo.»;

– da tutto questo ne deriva che in materia di ristrutturazione edilizia è stabilito che ricadono in questa tipologia anche le integrazioni funzionali e strutturali dell’edificio esistente realizzate con aumenti di volume e superficie purché contenuti al di sotto del 20%.

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